Assegno di invalidità e pensione indiretta. Come verificare il diritto con il cumulo gratuito

Indicazioni su come come sommare i contributi in diverse gestioni previdenziali INPS
1 giorno fa
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Il tema del cumulo gratuito  o “cumulo interno”  per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta coinvolge una pluralità di disposizioni che riguardano diverse Gestioni previdenziali dell’INPS.

Si tratta di una facoltà che consente, in presenza di contribuzione in più gestioni (ad esempio, una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e il Fondo pensione lavoratori dipendenti – Fpld), di cumulare i periodi assicurativi al fine di accedere a una prestazione unitaria.

A chiarire i dettagli operativi e le indicazioni per gli interessati è intervenuto il Messaggio INPS n. 246 del 22 gennaio 2025.

Con tale documento, l’INPS ha fornito un quadro complessivo delle istruzioni, delle modalità e dei requisiti necessari per esercitare il cumulo gratuito.

In particolare per l’assegno ordinario di invalidità (AOI) e la pensione indiretta.

Assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è regolato in primis dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, che stabilisce i requisiti necessari per il suo riconoscimento.

Viene erogato ai lavoratori la cui capacità lavorativa  risulti ridotta a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

A differenza della pensione di inabilità, non richiede un’incapacità totale allo svolgimento di attività lavorative, ma un ridimensionamento consistente di tale capacità.

Si distingue tra:

  • requisiti sanitari: riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto;
  • requisiti contributivi: almeno cinque anni di contributi, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda.

L’assegno ha una durata triennale e può essere rinnovato a seguito di visita di revisione.

Dopo il terzo rinnovo consecutivo, diviene definitivo.

In ogni caso, può essere revocato qualora, in controlli successivi, la situazione sanitaria risultasse migliorata in modo tale da non giustificare più l’invalidità parziale.

La pensione indiretta. Un cenno

La pensione indiretta è una prestazione rivolta ai superstiti di un lavoratore che, al momento del decesso, possedeva i requisiti di contribuzione previsti per la pensione di inabilità. O anche di vecchiaia, ma non aveva ancora ottenuto la relativa prestazione.

In sintesi, si parla di pensione “indiretta” quando il soggetto defunto non era ancora pensionato ma comunque assicurato. Mentre si parla di pensione di reversibilità se la persona era già titolare di un trattamento pensionistico (ad esempio, l’assegno ordinario di invalidità).

Soggetti beneficiari:

  • il coniuge (o il partner unito civilmente);
  • i figli minori o gli eventuali figli studenti nei limiti di età e condizioni previsti dalla legge;
  • i familiari inabili a carico del lavoratore.

Requisiti contributivi: 15 anni di contribuzione oppure almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data del decesso.

La pensione indiretta, analogamente ad altre prestazioni ai superstiti, si calcola secondo le regole retributive o contributive applicabili al defunto in base alla sua storia contributiva.

Che cos’è il cumulo gratuito?

Il cumulo gratuito (o “cumulo interno”, se riguarda più gestioni all’interno dell’INPS), articolo 20 della legge 613/1966:

  • consente di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti;
  • ai fini del diritto a un’unica prestazione pensionistica.

In sostanza, il cumulo gratuito è stato pensato per consentire a lavoratori con carriere frammentate di sommare, ai soli fini del diritto alla pensione, i contributi maturati in gestioni diverse.

Nel caso in cui tutte le gestioni in questione siano interne all’INPS (per esempio, il Fondo pensione lavoratori dipendenti – Fpld e una Gestione speciale per i lavoratori autonomi come commercianti, artigiani o coltivatori diretti), si parla appunto di cumulo interno.

Il meccanismo operativo prevede che ciascuna gestione effettui il calcolo pro quota secondo le rispettive regole, determinando così la fetta di pensione di propria competenza.

L’importo finale della prestazione è la somma delle singole quote. A differenza della ricongiunzione onerosa, l’operazione di cumulo non comporta costi aggiuntivi per il lavoratore.

Inoltre, a differenza della totalizzazione, prevede soluzioni di calcolo che possono rivelarsi più vantaggiose in determinate situazioni (ad esempio, quando in una gestione ancora valgano regole retributive o miste più favorevoli).

Assegno di invalidità e pensione indiretta. Come verificare il diritto con il cumulo gratuito

Con il messaggio INPS n°246 del 22 gennaio sul cumulo pensione l’INPS recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiarire le modalità di accertamento del requisito contributivo necessario a ottenere:

l’assegno ordinario di invalidità o la pensione indiretta quando si siano versati contributi sia nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) sia in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Tale chiarimento modifica in parte quanto stabilito dal messaggio n. 1256/2024.

Il Ministero sottolinea, infatti, l’importanza di una “lettura sistematica” della normativa. Ciò per consentire la massima valorizzazione di tutta la contribuzione maturata: senza distinzioni legate al periodo in cui è stata versata.

Ciò si fonda, da un lato, sull’articolo 16 della Legge n. 233/1990 (che regolamenta il calcolo pro quota della prestazione) e, dall’altro, sugli articoli 4 della Legge n. 222/1984 e 22 della Legge n. 903/1965, i quali fissano il requisito di cinque anni di assicurazione e contribuzione (di cui tre nel quinquennio precedente la domanda o il decesso) per accedere all’invalidità o alla pensione indiretta.

Alla luce di questa interpretazione, se un iscritto al Fpld e a una (o più) Gestione autonoma sceglie di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, allora tutti i contributi accreditati, indipendentemente dal momento di versamento, concorrono a formare i cinque anni richiesti. Di cui tre nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso.

Conclusioni

Le novità introdotte e chiarite dal Messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025 confermano la volontà di semplificare l’accesso ai trattamenti previdenziali. Estendendo in tal modo le opportunità di cumulo gratuito anche a fattispecie meno trattate in passato, come l’assegno ordinario di invalidità e la pensione indiretta.

È un segnale importante per quei lavoratori (o per i loro familiari) che, nel corso della vita professionale, hanno versato contributi in una Gestione speciale per lavoratori autonomi. E anche nel Fondo pensione lavoratori dipendenti. Il messaggio INPS funge, dunque, da guida aggiornata per gli operatori. E per chi volesse verificare la possibilità di ottenere una prestazione unitaria, senza perdere anni di contribuzione maturati in diversi ambiti.

Riassumendo.

  • Cumulo gratuito: è la possibilità di sommare, senza oneri, i contributi versati in più gestioni INPS (Fpld e Gestioni autonome) per accedere a prestazioni pensionistiche unitarie.
  • Assegno ordinario di invalidità (AOI): spetta ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, avendo almeno 5 anni di contributi (3 negli ultimi 5 anni).
  • Pensione indiretta: tutela i superstiti di un lavoratore non ancora pensionato ma con requisiti sufficienti (15 anni di contributi o 5 anni, di cui 3 negli ultimi 5).
  • Messaggio INPS n. 246/2025: chiarisce che, se si sceglie la prestazione a carico di una Gestione autonoma, tutta la contribuzione (Fpld + Gestione autonoma) conta per il requisito dei 5 anni (3 nel quinquennio).
  • Vantaggi: la “lettura sistematica” della norma amplia l’uso del cumulo interno, semplificando l’accesso sia all’AOI sia alla pensione indiretta per chi possiede contribuzioni in più gestioni.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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