La legge di bilancio 2022, approvata in Parlamento per la discussione e la definitiva approvazione, trasformerà (se confermato nel testo che approderà in Gazzetta Ufficiale) il voucher “bonus cultura” in “carta cultura”. Inoltre definirà anche le conseguenze ai controlli da parte del ministero competente.
Dal bonus cultura alla carta cultura: cambia la forma e non la sostanza
La manovra finanziaria del 2022 metterà a regime il bonus cultura per i diciottenni. Stiamo parlando del beneficio (voucher) introdotto per la prima volte nel 2016 e poi successivamente prorogato anno per anno finalizzato a promuovere la cultura in ambito giovanile.
Dal 2022, il bonus cultura sarà per sempre e sarà riconosciuto nella forma di una carta elettronica rilasciata a tutti i residenti in Italia al compimento del 18° anno di età.
Non cambieranno le finalità per cui la carta potrà essere utilizzata, ossia per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingue straniere.
Controlli e conseguenze
A definire le modalità attuative della disposizione normativa ed a stabilire gli importi da assegnare (sulla base delle risorse stanziate annualmente) per il novellato bonus cultura sarà, in ogni caso, un decreto interministeriale, da emettere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio 2022.
Quest’ultima detta inoltre anche disposizioni in materia di controllo, investendo di tale potere il Ministero delle Cultura (MIC). In dettaglio, sarà tale Ministero a dover vigilare sul corretto funzionamento della carta cultura e, in caso di eventuali usi difformi, o di violazione delle disposizioni attuative, questi potrà adottare le seguenti azioni:
- disattivare la Carta
- cancellare strutture, imprese o esercizi commerciali dall’elenco dei soggetti accreditati
- negare l’accredito alle stesse strutture, imprese o esercizi commerciali
- recuperare le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili
- in via cautelare, sospendere l’erogazione degli accrediti, ovvero, nel caso di condotte più gravi o reiterate, sospendere strutture, imprese o esercizi commerciali dall’elenco dei soggetti accreditati.
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