Sono proprietario di un immobile residenziale indipendente per i quali a breve vorrei effettuare dei lavori rientranti nel superbonus 110%. Posso richiedere il bonus anche se a fine lavori l’immobile sarà oggetto di cambio della destinazione d’uso, da residenziale a commerciale?
Il superbonus 110%
Il superbonus, art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali.
Le spese sono agevolate se sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.
Rientrano tra gli interventi agevolabili quali lavori trainanti quelli di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- riduzione del rischio sismico.
Inoltre, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Da residenziale a commerciale: niente superbonus 110%
Il superbonus spetta anche per gli immobili che solo a fine lavori rientreranno tra quelli residenziali. Post cambio d’uso. In tal senso si è espressa tempo fa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 14/e 2005. In particolare, nella risoluzione appena citata, l’Agenzia ha chiarito che:
” è possibile fruire del diritto alla detrazione di imposta del 36 per cento, a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo”.
Il parere espresso dal Fisco riguardava la possibilità di accedere alle detrazioni per lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale strumentale (un fienile) che a seguito della realizzazione dell’intervento edilizio acquisiva la destinazione d’uso abitativo. Chiarimenti validi anche per il superbonus 110%.
Tuttavia, quanto chiesto dal nostro lettore riguarda il passaggio inverso da residenziale ad altro uso, ad esempio commerciale.
Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate: superbonus 110% immobile commerciale
Come da circolare n°24/e 2020, il superbonus spetta per gli interventi effettuati su:
- singole unità immobiliari residenziali e
- su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Sono esclusi gli immobili utilizzati nell’esercizio di impresa arti e professioni. Sono ammessi quelli ad uso promiscuo.
Ad ogni modo anche per tali ultimi immobili è possibile ottenere il 110% per le spese su parti comuni. Solo laddove la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
A tal proposito si ricorda chegli interventi ammessi al 110% devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
In base alla ricostruzione fatta finora, rileva la destinazione d’uso post lavori che nel suo caso sarà commerciale. Di conseguenza non potrà beneficiare del superbonus 110% per l’immobile commerciale.