“La prego mi risponda perché sono disperata! Il mio datore di lavoro vuole trasformare il mio contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato…dopo circa sedici anni di lavoro! Lo può fare? Se mi rifiuto può licenziarmi?”
Il datore di lavoro può passare un dipendente da indeterminato a determinato?
Se stai leggendo questo articolo perché ti trovi nella stessa situazione della signora Isabella D. che ci ha scritto, sappi che no, il datore non può trasformare il contratto da indeterminato a determinato senza il consenso del lavoratore.
Come, sedici anni fa, era stato necessario l’accordo di ambo le parti per la firma del contratto di assunzione, ugualmente è richiesto l’accordo per questo tipo di modifica, peraltro peggiorativa per il lavoratore. Il riferimento legislativo è all’articolo 1321 c.c.
Questo è ciò che prevede la legge. Resta, come si evince nel testo della mail che abbiamo riportato in apertura, il timore di subire pressioni o rappresaglie o, ancora peggio, il licenziamento. Timori che, in alcuni casi, potrebbero spingere il dipendente ad accettare anche contro il suo interesse.
E’ bene sapere che, anche in questo caso, le tutele del lavoratore, in quanto parte contraente più debole, non vengono meno. Il d. lgs. n. 368 del 2001 impone infatti che sussistano ragioni tecniche e di produzione che giustifichino questo cambiamento. Si legge espressamente che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. Se si assume con altre forme di contratto occorre indicare il motivo. Se quest’ultimo dovesse apparire non concreto o generico, sarà possibile intraprendere azione giudiziaria per il risarcimento dei danni.
Trasformazione del contratto a tempo determinato e rischio licenziamento
Immaginiamo, che il datore in mala fede riesca a trasformare il contratto a tutele crescenti a contratto a termine, adducendo difficoltà economiche dell’azienda e che ricorra alle stesse per licenziare il dipendente alla scadenza del contratto.
L’intera operazione economica appare, comunque, prima facie, di dubbia legittimità sotto il profilo giuridico. Il lavoratore, pur avendo firmato l’accordo per timore, entro 60 giorni dalla scadenza del contratto a tempo determinato, potrà promuovere azione giudiziale per dichiarare inefficace il termine apposto al nuovo contratto.
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