In arrivo il congedo di paternità anche per i dipendenti pubblici. Lo prevede un emendamento di recente presentato dal governo alla legge di bilancio 2020 in discussione in Parlamento in ossequio alla proposta presentata tempo fa dal ministro per la Famiglia Elena Bonetti.
In sostanza dal 2020 verrà concesso anche ai papà che lavorano nella pubblica amministrazione la possibilità di usufruire di 5 giorni retribuiti, quali permessi di paternità, da dedicare alle cure del proprio figlio o figlia sulla scorta di quanto già previsto per i lavoratori del settore privato.
Il congedo di paternità per gli statali
Il provvedimento recepito dalla legge di bilancio per il 2020 estenderà così il diritto al congedo anche ai dipendenti statali prevedendo per l’intero anno un impegno di spesa massima di 60 milioni di euro. Questo anche per armonizzare la situazione dei lavoratori del pubblico impiego con quella dei dipendenti del settore privato. Infatti, questi dall’anno in corso godono di 5 giorni di congedo, che possono arrivare a 6 in caso di sostituzione della madre. Il congedo per paternità è una novità relativamente recente che è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge numero 92 del 2012 che aveva introdotto sia il congedo obbligatorio, sia quello facoltativo per i papà, alternativo al congedo di maternità. Restano ancora da sanare le differenze con il settore privato. Posto che per i lavoratori del pubblico impiego i permessi di paternità saranno pari a 5 giorni retribuiti, per il settore privato saliranno a 7 nel 2020.
Italia fanalino di coda rispetto all’Europa
Tuttavia una differenziazione rimarrà anche nell’impianto della nuova Legge di Bilancio per il 2020, dato che insieme all’estensione del diritto ai dipendenti delle pubblica amministrazione è previsto l’aumento dei giorni di congedo per i papà lavoratori del privato. Restano comunque delle differenze con il resto d’Europa laddove la direttiva Ue in passato aveva disposto per i singoli Stati di riconoscere almeno 10 giorni di astensione dal lavoro per accudire i figli.
Congedo di paternità: come funziona
Il dipendente pubblico potrà usufruire del congedo di paternità dal prossimo anno entro il quinto mese dalla nascita del proprio figlio. Il beneficiario avrà a disposizione di massimo 5 giorni retribuiti, ma l’ultimo, se usufruito, sarà tolto da quelli a disposizione della madre. Per le modalità di fruizione dei giorni di congedo, l’Inps ha chiarito con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, alcuni aspetti fondamentali per poter usufruire dei permessi in concomitanza con quelli previsti per la madre. L’Inps recependo una sentenza della Cassazione – che ha sancito il principio della non alternatività dell’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri con la fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma – concede tali permessi a entrambi i genitori contemporaneamente. Pertanto, se la madre è lavoratrice autonoma e il padre lavoratore dipendente, quest’ultimo può restare a casa dal lavoro per accudire e assistere il figlio insieme alla madre durante il periodo di maternità obbligatoria. Restano, invece, incompatibili i permessi di paternità durante il periodo in cui la madre lavoratrice è in congedo parentale.
Cosa dice la circolare Inps 140 del 2019
Posto che i permessi del padre debbano essere riconosciuti a prescindere dalla maternità della madre, l’inps, con la circolare n. 140 del 18/11/2019 fornisce importanti indicazioni sulle modalità con cui il padre può usufruire dei riposi giornalieri se lavora come dipendente. I permessi giornalieri del padre, infatti, non devono considerarsi alternativi a quelli goduti dalla madre, in quanto entrambi i genitori potendo “lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa.“