E’ stato pubblicato in versione definitiva il Modello Redditi PF/2021 (anno d’imposta 2020), con le relative istruzioni e diverse sono le novità rispetto al modello dichiarativo presentato lo scorso anno.
Termine di presentazione del Modello 730/2021
In merito al termine di presentazione, questi, per ora è fissato al 30 novembre 2021. Tuttavia, si tenga presente che la scadenza potrebbe essere suscettibile di future proroghe.
Ad esempio, anche il Modello Redditi PF/2020 (anno d’imposta 2019) era in scadenza il 30 novembre 2020. Successivamente, il legislatore ne ha disposto la proroga al 10 dicembre 2020.
Il superbonus 110% nel Modello Redditi PF/2021
Trova posto nel Modello Redditi PF/2021 la prima delle 5 quote di detrazione annuali del superbonus 110% per chi, con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, abbia deciso di godere del beneficio nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione e non di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Ricordiamo che il superbonus 110% è stato introdotto con l’art. 119 del decreto Rilancio e successivamente oggetto di proroga e modifiche con la manovra di bilancio 2021.
Novità Modello Redditi PF/2021: bonus facciate e bonus vacanze
New entry anche per altri due bonus (o meglio detrazioni fiscali). In dettaglio si tratta del:
- bonus facciate, ossia la detrazione per del 90%, per spese fatte dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (anche qui, il contribuente potrebbe aver optato per lo sconto in fattura o cessione del credito)
- bonus vacanze, ossia la detrazione del 20% del credito d’imposta istituito con il decreto Rilancio per soggiorni fatti in Italia nel periodo 1° luglio 2020 e speso entro il 31 dicembre 2021).
Altre novità in sintesi Modello Redditi PF/2021
Rientra tra le novità anche la riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente. Dal 1° luglio 2020, infatti, ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito.
Altre novità in sintesi sono:
- Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR
- Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia
- Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile
- Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro
- Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni: proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dei terreni è aumentata ed equiparata a quella delle partecipazioni ed è pari all’11%.
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