Vedersi notificare una cartella di pagamento non è piacevole per nessuno. Cartella di pagamento vuol dire brutte notizie. Significa che l’ente creditore, ossia l’Amministrazione finanziaria, a cui non sono state pagare tasse e imposte, ha dato mandato all’Agenzia Entrate Riscossione di attivarsi per recuperare detti importi.
Nella cartella c’è scritto tutto. Quale imposta o tassa non è stata pagata (IRPEF, IVA, bollo auto, IMU, TARI, ecc.), l’importo, le sanzioni, gli interessi e i tempi per pagare (60 giorni dalla notifica).
Se si paga il debito è chiuso. Se, invece, nonostante la pretesa fiscale sia fondata, non si paga, l’Agenzia Entrate Riscossione andrà avanti con la procedura di recupero. Una procedura che potrà arrivare fino all’esecuzione forzata, anche se di mezzo ci passerà ancora l’intimazione al pagamento.
Cosa si può fare se arriva la cartella di pagamento
Alla notifica di una cartella di pagamento si arriva tramite un iter che ha il suo fondamento, come detto, nell’esistenza di un debito verso l’Amministrazione finanziaria non pagato a tempo dovuto. Ad esempio, l’Agenzia Entrate si accorge che il contribuente non ha pagato l’IRPEF dovuta. Quindi, invia un avviso bonario invitandolo a pagare. Se questi nemmeno paga ne può seguire l’iscrizione a ruolo del debito.
Dunque, l’Agenzia Entrate si rivolge all’Agente riscossione il quale avvia la procedura di recupero, inviando una cartella di pagamento.
A fronte della cartella ricevuta, il contribuente ha diverse scelte possibili, ossia:
- Pagare
- Rateizzare
- Sospendere
- Rottamare (se possibile aderire a qualche definizione agevolata).
Con riferimento alla rottamazione, ad esempio, sono state previste diverse edizioni. L’ultima è la rottamazione quater, che poteva avere ad oggetto i carichi (debito) affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il pagamento (unica soluzione/rate) o la sospensione
Se non è possibile fare rottamazione, il contribuente può pagarla in unica soluzione o chiedendone la rateizzazione (massimo 72 rate). Per il rateizzo cartella di pagamento occorre fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione. A questo proposito valgono le seguenti regole:
- se l’importo da rateizzare non è superiore a 120.000 euro, la richiesta di rateizzo è da farsi direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate Riscossione e non bisogna allegare l’ISEE
- laddove, invece, l’importo da spalmare è oltre 120.000 euro, occorre compilare l’apposito modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. In tal caso occorre dimostrare che ci si trova in condizioni di difficoltà economia allegando l’ISEE.
Infine, laddove il contribuente ritenga che la pretesa contestata nella cartella di pagamento NON sia fondata può chiedere la sospensione delle procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la propria situazione. La richiesta di sospensione deve farsi, entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa, all’Agenzia Entrate Riscossione con una delle seguenti modalità:
- direttamente nell’area riservata del portale Agenzia Entrate Riscossione
- via e-mail agli indirizzi indicati nel Modello SL1.
Dalla cartella di pagamento all’esecuzione forzata
Laddove, il contribuente, non dovesse pagare la cartella di pagamento e non lo dovesse fare nonostante sia appurato che l’importo richiesto sia dovuto, l’Agenzia Entrate Riscossione potrà procedere con il recupero delle somme.
Ciò non sarà immediato. Al mancato pagamento della cartella, infatti, seguirà l’intimazione al pagamento. In sostanza un nuovo avviso con cui si avverte il contribuente prima che si dia luogo all’esecuzione forzata.
Una volta ricevuto l’intimo di pagamento, si hanno 5 giorni di tempo per pagare il dovuto. Anche in tal caso è prevista chance di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.
Solo laddove, il contribuente non dovesse pagare nemmeno dopo aver ricevuto l’intimazione, l’Agenzia Entrate Riscossione è legittimata a procedere con l’esecuzione forzata per il recupero delle somme dovute. Una volta recuperate, tali somme saranno riversate all’ente creditore da cui è partita l’iscrizione a ruolo.
Riassumendo
- quando arriva la cartella di pagamento il contribuente può pagare, rateizzare, chiedere la sospensione o, se possibile, aderire alla rottamazione
- al mancato pagamento della cartella, dopo un anno, segue intimazione al pagamento
- se non si paga nemmeno l’intimazione al pagamento, si procederà con l’esecuzione forzata.