Dalla rottamazione-ter alla quater. Nella domanda di sanatoria questi elementi non devono mancare (circolare n° 6 Agenzia delle entrate)

Nel passaggio dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater, bisogna prestare attenzione alle informazioni da indicare nella domanda di rottamazione
2 anni fa
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rottamazione cartelle
Foto © Pixabay

Passare dalla rottamazione-ter alla rottamazione-quater. Abbiamo già visto che la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ammette alla nuova rottamazione delle cartelle anche chi in precedenza ha aderito alle vecchie sanatorie, dunque per gli stessi debiti già oggetto in precedenza di definizione agevolata. Rispetto alla vecchie rottamazioni, aderendo alla rottamazione-quater, il contribuente risparmia anche sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nonché sull’aggio della riscossione che per le precedenti sanatorie era calcolato su imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Dunque, c’è convenienza a passare dalla rottamazione-ter alla quater.

Proprio nel passaggio dalla vecchia alla nuova sanatoria, l’Agenzia delle entrate ha messo in guardia i contribuenti sulla corretta compilazione della domanda di rottamazione da presentare entro il prossimo 30 aprile 2023.

Il passaggio dalla rottamazione-ter alla quater

In base ad un avviso pubblicato sul portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione in data 10 febbraio 2023, è possibile passare dalla rottamazione-ter alla quater a prescindere se il contribuente sia in regola con i pagamenti; passando dalla nuova alla vecchia sanatoria per le stesse cartelle oggetto in precedenza di definizione agevolata, il contribuente rispetto al residuo ancora dovuto ottiene anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.

Possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dall’elevato numero di accessi.

In realtà, quanto affermato dall’Agenzia delle entrate era già rinvenibile leggendo la norma di cui alla Legge di bilancio 2023.

Infatti, il comma 249 della legge citata, ammetta alla rottamazione-quater anche i debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. Che sia la prima rottamazione, la bis o la rottamazione-ter poco importa. Inoltre per passare dalla rottamazione-ter alla quater, non è richiesto neanche di essere in regola con le rate.

Inoltre, la possibilità di passare dalla rottamazione-ter alla quater è stata confermata anche nelle FAQ sulla rottamazione.

Dalla rottamazione-ter alla quater. Quali dati inserire nella domanda?

In premessa abbiamo accennato al fatto che nel passaggio dalla vecchia alla nuova rottamazione delle cartelle, bisogna prestare attenzione alla compilazione della domanda da presentare entro il prossimo 30 aprile.

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n°6 del 20 marzo, ha chiarito come deve essere compilata la domanda di rottamazione-quater.

Questo il quesito posto all’Agenzia delle entrate:

Considerata la possibilità di definire in maniera agevolata anche le rate relative alla cd. “rottamazione-ter”, quali informazioni relative alla cartella di pagamento devono essere indicate?

La risposta dell’Agenzia delle entrate

La legge di bilancio 2023 non contempla, in realtà, una definizione agevolata delle “rate relative alla cd. rottamazione-ter”, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa “rottamazione-ter” in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Ai sensi dei commi da 231 a 252, con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato (ovviamente, purché rientranti nel relativo ambito applicativo) i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la “rottamazione-ter” (cfr. comma 249, lettera c), con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente “rottamazione-ter” e fermo restando, comunque, che:

  • ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
  • ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Tanto premesso, precisa l’Agenzia delle entrate, anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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