Fino allo scorso anno ho operato in regime ordinario; da quest’anno sono passato al forfettario. A breve presenterò la dichiarazione Iva 2021, periodo d’imposta 2020. Laddove la dichiarazione dovesse chiudere a credito, posso utilizzarlo a compensazione con l’imposta sostitutiva da pagare in regime a forfait?
La dichiarazione Iva per chi passa dall’ordinario al forfettario: si tiene conto anche dell’imposta non ancora esigibile
Il passaggio dall’ordinario al forfettario nel 2021 non fa venire meno l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in riferimento al periodo d’imposta 2020.
Infatti, il rigo VA14 deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta 2021 si avvalgono del regime forfettario. Rispetto al regime contabile e di determinazione dell’imposta ordinario adottato nel 2020. In particolare, deve essere barrata la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime forfettario.
Chi è passato al regime forfettario nel 2021, nel determinare l’imposta dovuta nella dichiarazione Iva 2021, periodo d’imposta 2020, deve tenere conto anche dell’imposta non ancora esigibile e relativa alle operazioni effettuate ai sensi del regime Iva di cassa, ex art. 32-bis del D.L. 83/2012.
Pu accadere che l’ultima dichiarazione Iva presentata dal contribuente forfettario dal 2021 chiuda a credito.
A tal proposito, , nel rigo VX4 del quadro VX ” può essere indicato il credito Iva per il quale si richiede il rimborso. Infatti, il codice 11,deve essere indicato dai soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2021 si avvalgono del regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è applicata nei modi ordinari.
Ad ogni modo si può optare per la compensazione del credito in F24.
Un aspetto di particolare importanza riguarda la rettifica della detrazione dell’Iva nel passaggio dall’ordinario al forfettario.
La rettifica della detrazione dell’Iva
L’art.19bis.2 del DPR 633/72, decreto Iva dispone che nel passaggio da un regime Iva ad uno non Iva qual è quello forfettario, il contribuente deve procedere a rettificare in diminuzione:
per quote, l’Iva precedentemente detratta.
Nello specifico:
- per i beni non ammortizzabili e i servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi;
- per i beni ammortizzabili, in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell’anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
Non sono oggetto di rettifica Iva, i beni strumentali di di valore inferiore ad 516,46 euro e quelli aventi un coefficiente di ammortamento superiore al 25%.
Ancora, come nel caso del lettore: se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.
Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
Con particolare riguardo ai beni immobili, il comma 8, secondo periodo, del citato articolo 19-bis2 dispone che: “Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione”.
In pratica nel passaggio dall’ordinario al forfettario, dovrà restituire l’Iva già detratta secondo le quote residue sopra individuate:
- per i beni mobili strumentali il monitoraggio riguarda un periodo di 5 anni compreso quello di loro entrata in funzione, la restituzione dunque avviene per quote (1/5+1/5 ecc) ossia considerando quanti quinti mancano al compimento del quinquennio;
- per i beni immobili il monitoraggio è invece effettuato su dieci anni (1/10+1/10) ossia quanti decimi mancano al raggiungimento del decennio.
Le quote residue devono essere verificate nell’anno del passaggio al regime forfettario. L’imputazione delle quote da restituire avviene nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario/semplificato.
La compensazione del credito Iva con l’imposta del forfettario
Come visto finora il saldo Iva che risulta dal dichiarativo è correttamente calcolato solo se rispettano i suddetti passaggi operativi ossia:
- si considera anche l’imposta non ancora esigibile e relativa alle operazioni effettuate ai sensi del regime Iva di cassa, ex art. 32-bis del D.L. 83/2012;
- si deve procedere all’eventuale rettifica della detrazione dell’Iva già detratta.
Nel rispetto di tali passaggi operativi si arriva a determinare un’imposta a credito o a debito.
Se l’imposta è a credito si può optare per il rimborso o per l’utilizzo in compensazione.
Nulla vieta di utilizzare in compensazione in F24 il credito Iva per pagare l’imposta sostitutiva del forfettario che risulterà dal modello Redditi, periodo d’imposta 2021.
Attenzione a rispettare le regole di compensazione ossia, la compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro potrà avvenire:
- previa presentazione della dichiarazione Iva;
- solo dopo il 10 giorno successivo a quello della presentazione della stessa dichiarazione dalla quale emerge il credito da compensare in F24.
Inoltre, in tali casi, la dichiarazione deve essere munita del visto di conformità da parte dell’intermediario che abbiamo incaricato alla presentazione della dichiarazione.
Rileva l’effettivo utilizzo del credito oltre la soglia di 5.000 euro e non la mera presenza in dichiarazione di un importo superiore alla suddetta soglia.
Attenzione, i suddetti limiti si applicano esclusivamente alle compensazioni orizzontali, ossia a quelle tra crediti e debito di natura diversa (ad esempio, un credito Iva utilizzato per versare l’Irpef). Nessuna limitazione, invece, per le compensazioni verticali, quando cioè il credito è usato a scomputo di un debito per la stessa imposta, ad esempio Iva con Iva, Irpef con Irpef ecc.