Danno da errore medico: a chi fare causa?
Nel caso in cui si è sicuri di un errore medico, allora il paziente o la sua famiglia è legittimata a richiedere risarcimento. Il risarcimento del danno può essere richiesto al medico che ha stabilito la diagnosi, somministrato la terapia, eseguito l’intervento, ecc.
La richiesta può essere rivolta alla struttura ospedaliera nella quale il medico in regime di convenzione o in qualità di dipendente. Nel caso che si tratti di una struttura pubblica, il risarcimento dovrà essere inviato anche all’ASL di riferimento.
Danno da errore medico: la responsabilità penale del medico
Il comportamento del medico che procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute, oltre a creare i presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose, secondo l’art. 590 del codice penale. Oppure in caso di decesso del paziente a causa dell’errore medico, il reato si trasforma in omicidio colposo secondo l’art. 589 del codice penale.
La riforma attuale del 2012 c.d. Legge Balduzzi, sulla responsabilità penale derivante dall’errore medico, ha stabilito che il medico che si attiene alle linee guida e si è uniformato alle c.d. buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per le lesioni causate al paziente se queste derivano da una colpa lieve.