C’è sempre la possibilità di un tentativo di conciliazione
In una progressione sempre più incisiva delle tutele, la legge consente al lavoratore di rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).
In questa sede, il primo passo da fare è quello di chiedere un tentativo di conciliazione facoltativo presso la relativa commissione. In pratica, il lavoratore presenta, anche personalmente, senza bisogno dell’avvocato al relativo ufficio, una richiesta scritta di convocazione della Commissione di conciliazione. La richiesta è gratuita.
La Commissione comunicherà successivamente alle parti una data di udienza e, in quella sede, assistite da un rappresentante ciascuno, le parti verranno stimolate a trovare un accordo.
Se le parti arrivano ad un accordo, il verbale è titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, per cui, se quest’ultimo non mantiene fede agli impegni presi con la conciliazione, il lavoratore avrà un documento della stessa efficacia di una sentenza della Cassazione.
Chiedere verifica degli ispettori
Il lavoratore potrà presentarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro e chiedere una conciliazione monocratica. Si tratta di un procedimento facoltativo, volto a trovare una intesa tra le parti. Ma, a differenza del precedente, qualora esso fallisca, gli ispettori del lavoro procederanno a una verifica presso la sede del datore di lavoro per accertare che questi non abbia violato le norme dei diritti del lavoro. La violazione di questi diritti potrebbe portare a sanzioni molto severe.
Ricorso per decreto ingiuntivo
Se i tentativi precedenti sono falliti non resta che fare la causa. Il lavoratore che abbia una prova scritta del proprio credito, la busta paga non quietanzata, può chiedere a un avvocato di presentare ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un procedimento che ha tempi lunghi, a seconda del tribunale, e che, senza bisogno di instaurare una causa e di chiamare le parti davanti al giudice, consente di ottenere dal tribunale un ordine di pagamento nei confronti del datore di lavoro.
Il datore di lavoro avrà poi 40 giorni dalla notifica del decreto per decidere se pagare, se non pagare oppure se presentare una opposizione. In quest’ultimo caso, si apre un giudizio ordinario, coi suoi tempi e procedure.
Una scappatoia potrebbe essere quella di chiedere, in prima udienza, al giudice, di dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, il lavoratore, anche se pende una causa, potrà agire in esecuzione forzata.