Le regole inerenti il pignoramento delle pensioni sono di recente stato oggetto di importanti cambiamenti. Come canta Luca Carboni: “Siamo segni del tempo, siamo un paese, una democrazia. Io e te siamo milioni, secoli e generazioni con un’utopia. Siamo un figlio e una figlia sappiamo le regole e l’anarchia, ma siamo segni del tempo prima che il vento ci soffi via”.
Il tempo non si ferma mai e ogni momento passato finisce inevitabilmente per segnare la nostra esistenza.
Debiti da pagare? Come sapere se rischi il pignoramento della pensione con le nuove regole
In tale ambito è bene sapere che di recente è stato innalzato il limite di impignorabilità dei trattamenti pensionistici. Entrando nei dettagli, come si evince dalla circolare Inps numero 38 del 3 aprile 2023:
“L’articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti bis), inserito, in sede di conversione, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., prevedendo che: “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
L’innalzamento del limite garantisce ai pensionati un livello più alto di protezione. A tal proposito è bene ricordare che alcuni trattamenti, come la pensione di invalidità civile, non possono essere pignorati.
“sui procedimenti esecutivi pendenti. Per pendenti si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.”.
Pignoramenti sospesi in caso di sovraindebitamento
I pignoramenti dei trattamenti pensionistici vengono sospesi se viene attivata una procedura di sovraindebitamento. Entrando nei dettagli, se il pignoramento non è più attivo, viene bloccata qualsiasi tipo di azione esecutiva. Se, invece, il pignoramento è già attivo, allora è necessaria l’omologa della procedura di sovraindebitamento del giudice per bloccare l’azione esecutiva dei creditori. Evitare in alcuni casi il pignoramento, pertanto, è possibile. In caso di dubbi si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore in modo tale da evitare di commettere errori e rischiare di compromettere la propria situazione.