Debiti dei figli ed eredi: Equitalia può rifarsi sui genitori?

Per la parte contestata a titolo di imposte non ci sono dubbii che il debito dovrà essere pagato dall'erede, un discorso a parte vale per le sanzioni
10 mesi fa
3 minuti di lettura
IMU non pagata, gli eredi sono sanzionabili?

I genitori sono tenuti a rispondere dei debiti con l’Ex Equitalia per cartelle esattoriali destinate al figlio deceduto?

Partiamo al presupposto che in base all’art. 568 c.c. se il figlio muore senza lasciare discendenti, fratelli o sorelle, a lui succedono: i genitori (legittimi, di figli legittimati e di figli adottivi minorenni) in parti uguali. O l’unico genitore rimasto in vita.

Nei fatti, l’accettazione anche tacita dell’eredità potrebbe esporre i genitori all’obbligo di adempiere ai debiti del figlio.

Tuttavia, è necessario fare delle precisazioni e verificare innanzitutto, in caso di accettazione dell’eredità, quali sono effettivamente le somme da pagare. Se la cartella riguarda un debito per imposte (o tasse) più le relative sanzioni e gli interessi, non tutto è da versare.

Infatti, se per la parte contestata a titolo di imposte non ci sono dubbi che l’erede sia chiamato a versare quanto dovuto dal de cuius, lo stesso non si può dire per le sanzioni.

Ma procediamo con ordine, partendo dalla distinzione tra accettazione dell’eredità tacita o espressa. C’è anche una via di mezzo che è rappresentata dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In tale ultimo caso, prima di accettate l’eredità i potenziali eredi possono verificare preventivamente i debiti e i crediti nonchè i possedimenti del de cuius.

L’accettazione dell’eredità. Tacita o espressa

Fino a quando il debitore è in vita è l’unico tenuto a rispondere del debito con l’ex Equitalia. Ora Agenzia delle entrate-riscossione. Salvo i casi in cui l’obbligazione originaria era stata assunta in solido con altro soggetto.

Detto ciò, l’accettazione dell’eredità a cui è collegato poi il subentro nelle posizione debitorie del de cuius, può essere tacita o espressa.

Con l’accettazione espressa vi è una dichiarazione di volontà ad assumere la qualità di erede:

L’accettazione e’ espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredita’ ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

 E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti e’ nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

Si parla invece di accettazione tacita quando: il chiamato all’eredita’ compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta’ di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita’ di erede.

Ad esempio, c’è accettazione tacita quando il potenziale erede compie delle azioni tali da far desumere la volontà di accettare l’eredita: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari (Fonte portale Ministero della Giustizia).

L’accettazione dell’eredità con benefico di inventario

Quando si parla invece di accettazione con beneficio di inventario, si fa riferimento alla situazione in cui la legge consente di  tenere separati il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Nei fatti l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ottenuto per effetto della successione.

L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare ( (Fonte portale Ministero della Giustizia).

Debiti dei figli ed eredi: Equitalia può rifarsi sui genitori?

In base all‘art.65 del DPR 600/73 “eredi del contribuente”, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e’ verificato anteriormente alla morte del dante causa. Dunque anche i debiti fiscali si tramettono agli eredi.

Da qui la domanda sorge spontanea, gli eredi rispondono per tutto il debito riportato nella cartella o solo per parte di esso?

Ebbene, è coretto affermate che:

  • gli eredi sono quindi tenuti a rispondere in solido delle obbligazioni tributarie (tributi e relativi interessi) il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (articolo 65 del Dpr 600/1973);
  • non sono però trasmissibili le sanzioni, in quanto personali (articolo 8 del Dlgs 472/1997).

Si tratta di sanzioni (quella amministrativo-tributarie) di natura personale e afflittiva, si veda la Corte di Cassazione, sentenza del 24 agosto 2022 n.

25315.

Dunque, se nella cartella sono indicate anche le sanzioni è necessario richiedere lo sgravio parziale della cartella.

Inoltre, gli eredi possono valutare, se in essere, un eventuale stralcio della cartella. Ad esempio gli eredi hanno potuto sfruttare la rottamazione-quater.

Riassumendo…

  • I debiti contenuti nelle cartelle Equitalia intestate ai figli deceduti sono trasmissibili ai genitori eredi;
  • se la cartella riguarda un debito per imposte ( o tasse) più le relative sanzioni e gli interessi non tutto è da pagare:
  • non sono però trasmissibili le sanzioni, in quanto personali.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bonus per imprese
Articolo precedente

Sismabonus per demolizione e ricostruzione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Asta BoT a 12 mesi febbraio 2024
Articolo seguente

Nuovi BoT a 12 mesi in asta martedì 12 marzo, ecco il possibile rendimento