L’Agenzia delle Entrate può rifarsi sugli eredi per i debiti di un defunto? La risposta è sì poiché, come tutti i debiti contratti da un soggetto, anche quelli fiscali sono tramandati ai successori insieme all’eredità.
L’unico modo che gli eredi hanno per non vedersi trasferire i debiti del defunto è quello, entro 10 anni dall’apertura della successione, di rifiutare l’eredità (a tal proposito si può approfondire leggendo anche: Come non pagare una cartella esattoriale ereditata da un parente defunto).
Le responsabilità dei parenti sui debiti del defunto possono, però, essere limitate con l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario o con la rinuncia all’eredità.
L’articolo 65, comma 1, del Dpr numero 600 del 1973 stabilisce che gli eredi “rispondono in solido (integrale pagamento n.d.r.) delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”. “In solido”. Agli eredi, però, si trasmettono soltanto gli importi dell’imposta evasa e non le sanzioni e gli interessi per l’omesso versamento del defunto.
Eredi: come ottenere la decurtazione delle sanzioni e degli interessi
Gli eredi, per vedersi decurtare dalle cartelle esattoriali le sanzioni e gli interessi accumulati dal parente defunto, devono presentare una istanza in autotutela con la quale chiedono all’Agenzia delle Entrate Riscossione la decurtazione di quanto da loro non dovuto (nel caso di debiti nei confronti di comuni e Regioni l’istanza andrà prodotta all’ente interessato). Tale istanza, però, non sospende i termini per impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice (per multa stradale è di 30 giorni, per le imposte di 60 giorni, per i contributi previdenziali di 40 giorni). Se l’Agenzia delle entrate (o l’ente cui si presenta l’istanza) non dovesse rispondere nei tempi di scadenza di tale termine, quindi, è sempre bene procedere con il ricorso poiché scaduti i termini per presentarlo la cartella diventa definitiva e l’erede sarà costretto al pagamento dell’intero importo anche se non dovuto.
La legge vuole, quindi, che gli inadempimenti, i ritardi o gli errori commessi dal defunto sui pagamenti, non ricadano sugli eredi, che sono, quindi, tenuti soltanto al pagamento degli omessi versamenti. Saranno, però, a carico degli eredi le sanzioni che deriveranno dal ritardo dei pagamenti successivi alla morte del congiunto.