Non solo quando i debiti con il Fisco non sono fondati ma anche quando l’Agenzia di Riscossione abusa dei mezzi o dei modi, il contribuente può chiedere il risarcimento danni. Il fondamento legislativo di questo diritto è radicato all’articolo 59 del DPR n.602/1973: chiunque viene leso dall’esecuzione esattoriale può agire nei confronti del concessionario per l’ottenimento del risarcimento dei danni riconosciuti. Condicio sine qua non della proponibilità della domanda è la realizzazione dell’esecuzione. Questo requisito serve ad evitare che la richiesta risarcitoria venga sfruttata per impedire o ritardare la riscossione dei debiti con il Fisco.
In linea generale l’azione di risarcimento avverso l’agente di riscossione viene fatta rientrare nella responsabilità aquiliana e dunque proposta dinanzi al Tribunale ordinario competente per territorio. Si tratta, infatti, di un’azione del tutto autonoma rispetto alla eventuale lite tributaria.
L’onere della prova ricade sull’attore. Spetta ai giudici poi decidere se il danno ha esclusivamente natura patrimoniale o anche morale. Il primo tipo di risarcimento, essendo suscettibile di valutazione economica, non dà adito a problemi. Il dibattito giuridico è invece aperto sul riconoscimento del danno di natura morale, biologica o esistenziale qualora l’azione di riscossione di debiti fiscali avvenga in modo contrario alla dignità umana, al prestigio della persona o al decoro del contribuente. In questo senso è necessaria una valutazione della colpa della Pubblica Amministrazione, intesa come “apparato”. Quest’ultima si riscontra quando siano violati principi costituzionali quali imparzialità correttezza e buona amministrazione ma anche criteri di economicità, efficacia, trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità al debito fiscale e adeguatezza del mezzo di riscossione.
In conclusione, i giudici più volte hanno ribadito che la sussistenza del danno non basta da sola a giustificare l’elemento soggettivo dell’imputabilità per dolo o colpa. Da ultimo non si esclude la possibilità di applicare al processo tributario l’istituto della responsabilità aggravata in caso di colpa grave o mala fede.
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