Debiti Inps non pagati, possono essere impugnabili anche se definitivi

Debiti Inps non pagati, anche se inoppugnabili possono essere impugnati in autotutela, ecco come.
8 anni fa
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Debiti Inps non pagati, possono essere impugnati? L’Inps con il messaggio n. 3913 del 29.09.2016 chiarisce che è sempre possibile chiedere in autotutela l’annullamento o lo sgravio degli avvisi di addebito o cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi non dovuti.

Debiti Inps non pagati: impugnati in autotutela, quanto è possibile?

Il contribuente può impugnare in autotutela l’avviso di addebito dei contributi Inps, anche se sono già decorsi i 40 giorni dalla notifica per il ricorso al Giudice. Quindi anche se la cartella è divenuta definitiva si può sempre ricorrere.

Lo ha chiarito l’Inps nel messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016.

Rimane per il contribuente salva la possibilità di ricorrere all’autotutela, per far annullare in tutto o in parte la pretesa creditoria pur in presenza di una cartella o di un avviso di addebito inoppugnabili oppure in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella o l’avviso di addebito, abbia accertato l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo.

Quindi se l’Istituto dell’autotutela ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, l’INPS darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e quindi operando uno sgravio o l’annullamento a seconda dell’inesistenza totale o parziale dell’obbligo contributivo.

L’INPS, inoltre ritiene ammissibile la possibilità di ricorrere all’autotutela quando viene verificata, sulla base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur difronte ad un titolo non più impugnabile.

Debiti Inps: quando non è più possibile l’autotutela?

Non sarà invece possibile avvalersi dell’autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile, se il debitore eccepisce l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso dal momento che la pretesa del contribuente non è basata su motivazioni che legittimano l’attivazione dell’istituto per ragioni di giustizia sostanziale.

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