Con il debutto dell’assegno unico, a marzo 2022, spariscono una serie di prestazioni in essere tra cui l’assegno nucleo familiare per figli a carico. In dettaglio, da marzo 2022, sono aboliti:
- il premio alla nascita o all’adozione (c.d. bonus mamma domani)
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè)
- le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12 TUIR) per figli fino a 21 anni.
L’assegno unico figli a carico
L’assegno unico, ricordiamo, è corrisposto, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni in capo al quale è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:
- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
- svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolge il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Arretrati ANF (assegno nucleo familiare)
Come anticipato in premessa, l’assegno unico sostituisce, tra l’altro, l’assegno nucleo familiare per i figli (ANF). Tuttavia, in merito nulla si perde per gli eventuali arretrati di quest’ultima prestazione. Ci riferiamo, quindi, agli ANF spettanti fino a febbraio 2022 e non eventualmente ancora goduti.
A questo proposito, l’INPS, nella Circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, precisa che la domanda ANF può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari possono presentare la richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Ricordiamo, che la domanda ANF andava presentata annualmente al sostituto d’imposta. La decorrenza della prestazione era dal 1° luglio dell’anno al 30 giugno dell’anno successivo.
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