Se dai controlli fatti, dall’Agenzia delle Entrate, a fronte dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito fatta per il superbonus 110%, dovesse riscontrarsi l’infedeltà dell’asseverazione o dell’attestazione rilasciata dal tecnico abilitato, il beneficiario decadrà dallo sgravio goduto con conseguente recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, questi potrà rivalersi sul tecnico stesso che ha rilasciato l’asseverazione o l’attestazione infedele.
L’asseverazione o attestazione infedele per superbonus 110% è sanzionata: l’obbligo dell’assicurazione
Ricordiamo che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
La finalità della disposizione è quella di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Inoltre, laddove sia riscontrata l’infedeltà dell’asseverazione o dell’attestazione, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che le hanno rilasciate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
La decadenza dal superbonus 110% per asseverazione infedele
Come si evince anche dalla Circolare n. 24/E del 2020, ad ogni modo, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio superbonus 110%.
L’Agenzia delle Entrate, in questi casi, dunque, provvederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione dello sconto o della cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. Tuttavia, poiché, in questi casi la decadenza è dovuta all’infedeltà dell’asseverazione o attestazione del tecnico, il soggetto beneficiario che ha visto recuperarsi l’importo potrà rivalersi per vie legali sul tecnico stesso (questa d’altronde è la finalità dell’assicurazione obbligatoria di cui al paragrafo precedente).
Vogliamo, infine, evidenziare che il recupero, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido dell’impresa esecutrice dei lavori che ha applicato lo sconto o del cessionario che ha acquisito il credito.
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