Il Covid-19 ha portato con se migliaia di vittime, giovani ed anziane, e tra questa anche titolari di partite IVA.
Il venir meno del titolare dell’attività comporta conseguenze in capo agli eredi, in particolar modo laddove, alla data del decesso vi fossero, ad esempio, ancora fatture da incassare o fatture da pagare. Il problema ovviamente non si pone nel caso in cui gli eredi abbiano deciso di continuare l’attività del deceduto.
Il decesso del professionista: cosa devono fare gli eredi?
Laddove il soggetto deceduto sia, ad esempio, un professionista, occorre in primo luogo richiamare la regola generale secondo la quale:
“la cessazione dell’attività professionale, con conseguente estinzione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate”.
Ciò sta significando che, il professionista che non svolge più l’attività professionale non può chiudere la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti.
L’Agenzia delle Entrate, ha espresso il concetto anche nella Circolare n. 11/E del 2007 (tutt’oggi ancora valido) secondo cui
“l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
La deroga alla chiusura della partita IVA del professionista deceduto
Sulla base dei predetti principi, dunque, ciò sta significando che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella.
La stessa Agenzia delle Entrate, sulla base di ciò ha ammesso anche una deroga a quanto stabilito dall’articolo 35-bis del D.
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