In fase di conversione in legge del D.L. 50/2017, c.d. decreto Aiuti, le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che rende più agevole al contribuente la richiesta di rateazione delle cartelle esattoriali.
Infatti, viene innalzato da 60.000 euro a 120.000 euro, il limite di debiti contestati con la cartella esattoriale che può essere rateizzato con una semplice richiesta di rateazione.
Questa non è l’unica novità pro contribuente.
Rateazione cartelle esattoriali. L’attuale situazione
Ad oggi, la richiesta di rateazione per importi fino a 60 mila euro può essere ottenuta:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
- compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Per ottenere la rateazione è sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Per i debito superiori a 60.000 euro invece, oltre a dover presentare il modello R2, è necessario allegare l’Isee. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
E’ possibile anche richiedere un piano straordinario o la proroga di un piano in essere.
Ad ogni modo, salvo le regole emergenziali previste durante la Pandemia, il contribuente decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate anche se non consecutive.
Inoltre, in caso di decadenza, il debito puo’ essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
Le novità nel decreto Aiuti
In fase di conversione in legge del D.L. 50/2017, c.d. decreto Aiuti, le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento che interviene sulla richiesta di rateazione delle cartelle esattoriali.
In primis, l’emendamento dispone che:
- la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi,
- non preclude al debitore la possibilità di ottenere una dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
In realtà, su questo punto, la norma attualmente in essere non è contraria a tale disposizione.
Ad ogni modo, l’emendamento supera ogni dubbio in merito.
Speriamo però che non sia un modo per legittimare i comportamenti dell’Agenzia delle entrate-riscossione tenuti fino ad oggi, contro norma o comunque frutto di un’interpretazione errata della stessa. Si veda a tal fine anche la CTP Milano, Sentenza n. 3490 del 2018.
Tale novità riguarderà i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti. Bisognerà ancora attendere un pò di tempo prima che la disposizione entri in vigore. La legge di conversione potrebbe essere pubblicata la prossima settimana.
Decadenza del piano di rateazione
Un ulteriore intervento pro contribuente riguarda il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza della rateazione. Si decadrà dalla rateazione in caso di omesso pagamento di 8 rate anzichè 5. Tale novità, dovrebbe valere anche per i piani di rateazione attualmente in essere.
Fermo restando che, per effetto delle norme adottate dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti negli ultimi mesi, grazie al regime Covid:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.
Le novità qui in esame dovrebbero riguardare anche gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito Inps: se i carichi sono stati affidati all’Agenzia delle entrate riscossione per il recupero.