Decreto energia, c’è anche il bonus gas imprese

Il bonus gas imprese è un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale. Il beneficio può anche essere ceduto
3 anni fa
1 minuto di lettura
Decreto energia, c’è anche il bonus gas imprese

Con l’intento di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi del gas (e non solo, quindi, delle forniture energetiche), nel decreto energia (decreto – legge n.21 del 2022) è messo in campo anche il bonus gas imprese.

Il bonus gas imprese

Trattasi di un credito d’imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas. Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (Gme), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Così come il bonus energia imprese, anche il bonus gas imprese è:

  • irrilevante ai fini fiscali (quindi, non concorre alla formazione del reddito imponibile, dell’IRAP, ecc.)
  • cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Cessione credito con regole stringenti come il bonus 110

Valgono anche le stesse modalità di utilizzo già viste per il bonus energia. Quindi, anche il bonus gas imprese, può essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi.

Riguardo la cessione, è stabilito che il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie (è necessario il visto conformità) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche
  • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Ad ogni modo, le modalità attuative delle disposizioni per la cessione e quelle relativa alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica (anche tramite intermediario incaricato) dovranno essere definite da apposito provvedimento dell’Agenzia Entrate.

Potrebbe anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Draghi alla Commissione europea?
Articolo precedente

La via di fuga di Draghi a Bruxelles: BCE più “falco” e Commissione più “colomba”?

Green bond del Canada
Articolo seguente

Green bond canadese, proventi esclusi per petrolio e gas