L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020 contenente chiarimenti in merito al decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (decreto liquidità) recante nuove misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali. Il documento di prassi è accompagnato da un Vademecum illustrativo delle principali disposizioni contenute nel menzionato decreto.
Nel documento di prassi si mette in risalto una delle più importanti novità, ossia l’estensione a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.
Il riepilogo delle altre misure
Tra le altre misure di rilievo evidenziate dall’Amministrazione finanziaria vi rientra certamente la proroga al 31 maggio 2020, del regime – inizialmente introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del decreto “Cura Italia” – in ragione del quale è consentito il mancato assoggettamento alle ritenute d’acconto, da parte del sostituito d’imposta, sui redditi (tra i quali redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia), ove questi ultimi siano corrisposti a favore di soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.