Con effetto immediato già dall’anno 2020 è elevato dagli attuali 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la delega di pagamento Modello F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale. A prevederlo è il decreto “Rilancio”, approvato dal Governo il 13 maggio. Con tale misura, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto stesso “intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione in F24”.
Si tratta del secondo intervento incrementativo dopo quello avvenuto, con decorrenza dal 2014, con il comma 2 dell’art. 9 del decreto-legge n. 35 del 2018, con cui la soglia fu portata dai precedenti 516.000 euro a 700.000 euro. Si ricorda che il suddetto limite si riferisce alla c.d. compensazione orizzontale e non a quella verticale.
Verticale o orizzontale?
Si parla di compensazione verticale qualora il contribuente procede alla compensazione tra debiti e crediti tributari della stessa natura (ad esempio, IVA con IVA; IRPEF con IRPEF). Questo tipo di compensazione non è soggetta a limitazioni e non per forza deve trovare esposizione nel Modello F24 (può avvenire, ad esempio, anche direttamente nel modello dichiarativo da dove emergono i debiti e crediti che vanno a compensarsi).
Per contro, si parla di compensazione orizzontale quando la compensazione avviene tra debiti e crediti fiscali di natura diversa (ad esempio IVA con IRAP, IRPEF con IVA, ecc.). Questa tipologia di compensazione è soggetta ad una serie di limitazioni. Tra queste, vi rientra il limite di 700.000 euro annui in esame incrementato ora ad 1 milione di euro e quello di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Le regole di presentazione del Modello F24
Si ricorda, infine, che il Modello F24 contenente l’indicazione di crediti utilizzati in compensazione va presentato esclusivamente in modalità telematica.
Laddove, invece, non siano presenti crediti da compensare, occorre fare distinzione tra soggetti con o senza partita IVA. Per i titolari di partita IVA, resta fermo l’obbligo di invio telematico ma in questo caso in alternativa ai canali dell’Agenzia delle Entrate è possibile fare ricorso anche al servizio di home banking/remote banking.
Se, invece, si tratta di contribuente non titolare di posizione IVA, la presentazione al pagamento della delega può farsi oltre che per il tramite dei due menzionati servizi (Agenzia Entrate o home/remote banking) anche in modalità cartacea direttamente ad uno sportello postale o bancario.