Decreto rilancio e Bonus Affitti: è valida la cessione del credito

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, la norma si riferisce anche al cosiddetto “Bonus Affitti”.
4 anni fa
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Dopo il decreto cura Italia e il decreto liquidità, è stato (finalmente) varato il cosiddetto decreto rilancio: un pacchetto di misure economiche volte ad aumentare la liquidità di imprese e famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Fra le tante misure, il decreto rilancio conferma il Bonus affitti, sostanzialmente, un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato ad alcune partite iva. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Bonus affitti allargata la platea dei beneficiari

Il Bonus affitti è un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato:

  • Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • Strutture alberghiere e agrituristiche, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
  • Enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Nel primo caso il bonus è valido soltanto per i mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture alberghiere e agrituristiche con attività stagionali, il bonus è valido per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Attenzione, lo sconto è esclusivamente retroattivo, ciò significa che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna prima aver pagato per intero i canoni e solo in secondo luogo richiedere il bonus.

 

Consentita la cessione del credito

Ai sensi dell’articolo n. 122 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio): “Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In particolare, queste disposizioni (si legge al comma 2, lettera b del medesimo articolo) si applica, fra gli altri, al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

 

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