Decurtazione tredicesima per permessi legge 104, è possibile?

La tredicesima può essere decurtata se si fruisce dei permessi legge 104? Analizziamo la normativa vigente, con circolari e sentenze aggiornate.
6 anni fa
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tredicesima

Tredicesima: Buona sera, ho ricevuto la busta paga con tredicesima e ho notato una decurtazione di 263,64 euro corrispondente alla voce trattenuta 13 quote inps , le mie colleghe non hanno però questa decurtazione nella loro busta paga .Avendo solo io il permesso di legge 104 mi è sorto il dubbio che tale fosse il motivo ma non mi risulta che per la legge 104 ci siano tali decurtazioni .. Può gentilmente darmi un eventuale spiegazione di tale decurtazione?? Sono farmacista collaboratrice .In attesa di un riscontro ringrazio.

Decurtazione tredicesima per permessi legge 104

Più volte ho risposto quesiti simile al suo, quest’argomento è stato fonte di dibattiti in aule di Tribunali.

L’interpretazione della normativa ha portato molti datori di lavoro a commettere errori, sul compenso della tredicesima, quattordicesima e altro. Ecco un elenco di circolari e sentenze, da dove si evince che i permessi legge 104 non comportano una diminuzione remunerativa della tredicesima.

Sentenze e circolari

Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).

A seguito di richiesta promossa dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, il Consiglio di Stato, con il parere 9 novembre 2005, ha ritenuto “non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale“. (Lettera circolare – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2006, n. A/2006 prot.15/V/0002575).

Questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato a corrispondere ad una dipendente la somma di circa 300 euro, a titolo di quota di tredicesima e quattordicesima mensilità relativa ai permessi lavorativi usufruiti ex art.

33 comma 3 della L. 104/92 in qualità di lavoratrice madre di minore con handicap grave. Ad avviso della Corte di Cassazione la non computabilità di detti permessi ai fini della tredicesima mensilità, opera solo nel caso in cui essi si cumulino con i congedi parentali, circostanza che nel caso in esame non si era verificata.

Conclusione

Non vi è decurtazione di tredicesima o quattordicesima mensilità, nel caso si fruisce dei permessi legge 104 art- 3 comma 3. Le consiglio di chiedere al suo datore di lavoro o in amministrazione, perchè le è stata detratta questa somma dalla tredicesima mensilità.