L’Agenzia Delle Entrate, oggi, 9 ottobre 2019, attraverso la risoluzione n. 85/E ha risposto, positivamente, ad un quesito posto da un contribuente in tema di adozione di un figlio.
Il quesito sulla detraibilità delle spese per adozione
Con interpello, avente ad oggetto “Spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione”.
L’Associazione Istante, che si occupa di adozioni internazionali chiede all’Agenzia delle Entrate se: le spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore siano da considerarsi degli oneri deducibili.
Viene messo in evidenza, nel quesito stesso, come vi sia un ambiguità normativa. Nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E del 2004 viene precisato che le spese post adottive non sono deducibili, invece, all’opposto, la circolare n. 7/E del 2018, fa rientrare le predette spese tra gli oneri deducibili di cui al predetto articolo 10 del TUIR.
Detrazione per adozioni: il parere dell’Agenzia Delle Entrate
L’ADE da parare positivo al contribuente, dichiarando che: «in linea con i chiarimenti già forniti con le citate circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, si precisa che, solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR».