L’IMU versata ogni anno può essere portata in diminuzione del reddito complessivo sul quale pagare le imposte quali Irpef e Ires. Il costo sostenuto può essere dedotto in base a precise percentuali.
La deducibilità IMU
Le regole di deducibilità dell’IMU sono fissate dal comma 772 della Legge 160/2019, legge di bilancio 2020. L’IMU è deducibile per cassa. Dunque la deducibilità è ammessa nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento.
Nello specifico, è disposto che:
L’IMU relativa agli immobili strumentali e’ deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
La medesima imposta e’ indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
Detto ciò, sempre la stessa legge di bilancio, ha previsto un’applicazione per step della massima deducibilità del costo, prevedendo che:
Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilita’ ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni dell’IMU, dell’IMI e dell’IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (comma 773).
Nello specifico:
- la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente,
- al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
In sintesi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’IMU può essere dedotta sulla base delle seguenti percentuali:
- IMU 2019 al 50% del costo (vedi art.3 del D.L. 34/2019);
- IMU 2020 e 2021 al 60% del costo.
Dal periodo d’imposta 2022, l’Imposta sarà deducibile al 100%. Ad esempio se faremo un versamento IMU pari a 2.000 euro, tale importo sarà deducibile interamente dal reddito conseguito nell’attività d’impresa o professionale.
Chi può dedurre l’IMU?
Individua la percentuale di deducibilità, è necessario circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione della stessa.
Nello specifico, possono dedurre l’IMU:
- imprese individuali e familiari;
- professionisti compresi gli studi professionali;
- le società e gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali (limitatamente al tributo pagato sugli immobili relativi all’attività commerciale esercitata);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Per quali immobili si può dedurre l’IMU?
La deducibilità di applica ai soli immobili strumentali.
Si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale.
E’esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente (Agenzia delle entrate, circolare 10/e 2014).