Deducibilità interessi passivi: si propone la sospensione delle limitazioni

Per sostenere le imprese nelle ripresa economica dopo il Covid-19 gli addetti ai lavori propongono la sospensione per il 2020 e 2021 della limitazione alla deducibilità di cui all’art. 96 del TUIR
5 anni fa
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Ai sensi dell’attuale disposizione contenuta all’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti. L’eccedenza è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti.

A tal fine si utilizza prioritariamente il 30% del ROL della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30% del ROL della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente.

La proposta di deduzione integrale per due anni

Al fine di dare maggiori strumenti e sostegno alle imprese per la ripresa dopo l’emergenza economica derivante da quella sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, la proposta avanzata al governo dagli addetti ai lavori è quella di sospendere per due anni d’imposta, ossia 2020 (Modello Redditi/2021) e 2021 (Modello Redditi/2022), le predette limitazioni, ammettendo, invece, la deducibilità piena degli interessi. Si ricorda, che ai sensi del comma 4 del menzionato art. 96 del TUIR, per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a e b (ossia, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali; ammortamenti delle immobilizzazioni materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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