Ai sensi dell’attuale disposizione contenuta all’art. 96 del TUIR, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti. L’eccedenza è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti.
La proposta di deduzione integrale per due anni
Al fine di dare maggiori strumenti e sostegno alle imprese per la ripresa dopo l’emergenza economica derivante da quella sanitaria legata all’epidemia da Covid-19, la proposta avanzata al governo dagli addetti ai lavori è quella di sospendere per due anni d’imposta, ossia 2020 (Modello Redditi/2021) e 2021 (Modello Redditi/2022), le predette limitazioni, ammettendo, invece, la deducibilità piena degli interessi. Si ricorda, che ai sensi del comma 4 del menzionato art. 96 del TUIR, per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a e b (ossia, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali; ammortamenti delle immobilizzazioni materiali) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.