Mi sono iscritto da poco all’albo professionale infermieri. Posso portare in detrazione la spesa sostenute per la tassa di iscrizione nel prossimo 730? Preciso che svolgo la mia attività con partita iva in regime forfettario. Inoltre, è ammessa la detrazione dei contributi versati per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione previdenziale?
La deducibilità dei contributi previdenziali
Prima di rispondere al quesito sulla deduzione della tassa di iscrizione, soffermiamoci sulla deducibilità dei contributi versati per la ricongiunzione.
Per rispondere al quesito relativo alla deducibilità dei contributi versati per la ricongiunzione dei periodi di contribuzione, bisogna partire dalle disposizioni di cui all’art.
Nello specifico, sono deducibili:
i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge , nonché quelli versati. facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi’ deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8. marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.
Ad esempio sono deducibili dal reddito i contributi pagati alle casse private da avvocati, commercialisti ecc. Anche che è in regime forfettario può dedurre i contributi obbligatori.
I contributi versati per la ricongiunzione dei periodi di contribuzione
Sulla base delle indicazioni di prassi fornite nel corso del tempo dall’Agenzia delle entrate, rientrano tra i contributi deducibili, i contributi:
- previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;
- agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);
- versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria;
- versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”) (Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.7);
- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114).
Anche i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi sono deducibili.
La deduzione della tassa di iscrizione all’albo professionale
Nella circolare n°9/E 2020, è specificato che, non sono deducibili:
- le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7);
- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del DL n. 102 del 2013, a decorrere dal 2014);
- i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è,
eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5) - le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi
versati (Risoluzione 28.04.2009, n. 114); - i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore
dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una
disciplina esplicita del diritto di rivalsa ( Circolari n. 137 del 1997, n. 50 del 2002 e n. 15 del 2005).
Anche la tassa di iscrizione all’albo versata da figure professionali non rientra tra i costi deducibili.
Attenzione, su tale ultimo punto, noi di Investire Oggi riteniamo che in uno specifico caso può essere ammessa anche la deduzione della tassa di iscrizione all’albo professionale. Infatti, laddove la professione sia svolta con partita iva, dunque in maniera abituale, la tassa di iscrizione rappresenta un costo deducibile ossia una spesa inerente la produzione del reddito professionale. Reddito che è determinato ai sensi dell’art.54 del DPR 917/86, TUIR.
Sia i contributi che la tassa di iscrizione potranno essere portati in deduzione, non in detrazione, nel modello Redditi. Essendo il lettore titolare di partita iva non può presentare il modello 730.