Con il riscatto del periodo di laurea è possibile valorizzare il percorso di studi professionali svolti dal lavoratore ed utilizzarli nel calcolo del futuro assegno pensionistico. Possono essere oggetto di riscatto i periodi legati per il conseguimento di :
- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
- diploma di laurea degli ordinamenti anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei);
- ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
- diplomi di specializzazioni post laurea;
- dottorati di ricerca;
- diplomi rilasciati da istituti di alta formazione artistica musicale.
Inoltre se il titolo di studio ha valore in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’Estero.
La deduzione del riscatto del periodo di laurea
I contributi previdenziali ed assistenziali volontari versati nell’anno per il riscatto degli anni universitari di laurea vanno in deduzione dal reddito imponibile Irpef nel 730 o nel modello Unico. Nel 730, nel quadro E – Oneri e spese, vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2015 che danno diritto a una deduzione del 19% dal reddito per i contributi volontari per il riscatto della laurea. Si parla di deduzione, quando una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. Chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.