Con la conversione in legge del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2020) diviene definitiva la possibilità di “definizione agevolata” per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui agli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (Imposte sui redditi) e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018 ed elaborate entro il 31 dicembre 2021.
Si tratta dei c.d. avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità) emessi, dall’Agenzia delle Entrate.
Avviso bonario: cos’è
L’avviso bonario (c.d. comunicazione di irregolarità) è emesso dall’Agenzia delle Entrate, verso il contribuente, in seguito al controllo automatico che evidenzia la correttezza della dichiarazione o l’eventuale presenza di errori.
Il destinatario dell’avviso bonario può:
- pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni
- oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene che il pagamento non sia dovuto.
Nella prima ipotesi, il contribuente versa:
- l’imposta contestata
- la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria
- gli interessi al tasso legale annuo
Il versamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario medesimo.
Definizione agevolata avvisi bonari: ambito oggettivo e soggettivo
La possibilità di accesso alla definizione agevolata riguarda gli avvisi bonari aventi ad oggetto l’anno d’imposta:
- 2017 elaborati entro il 31 dicembre 2020 ma non inviati, per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del decreto-legge Rilancio (vedi anche Sospensione avvisi bonari: il fisco detta le regole per la ripresa della notifica)
- 2018, da elaborare entro il 31 dicembre 2021.
Possono accedere alla definizione agevolata in commento i soggetti con partita IVA che alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno (23 marzo 2021)
hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2020 superiore al 30% rispetto al volume dell’anno precedente come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA.
I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (ad esempio i contribuenti forfetari e di vantaggio) prendono a riferimento l’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Il perfezionamento della definizione agevolata avvisi bonari
La proposta di definizione agevolata sarà contenuta nello stesso avviso bonario inviato dall’Agenzia delle Entrate al contribuente (via PEC o per raccomandata A/R).
Il beneficio per il contribuente si concretizza nel non dover versare la sanzione. Dunque, aderendo alla definizione agevolata degli avvisi bonari, occorrerà versare solo:
- l’imposta contestata
- gli interessi.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione agevolata non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Ad ogni modo l’esecutivo rimanda a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il compito di adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme in esame.
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