IVA arretrata e definizione agevolata avvisi bonari

La finanziaria 2023 prevede la c.d. definizione agevolata avvisi bonari. Il beneficio si applica anche alle LIPE (liquidazioni periodiche IVA)?
2 anni fa
1 minuto di lettura
avvisi bonari
Foto © Licenza Creative Commons

Dopo averlo già anticipato nel corso degli incontri con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ufficializza il chiarimento secondo cui possano rientrare nella definizione agevolata avvisi bonari anche i debiti IVA che scaturiscono dai controlli sulle comunicazioni LIPE (comunicazioni liquidazione IVA periodiche).

L’avviso bonario, ricordiamo è una comunicazione con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente di aver commesso delle irregolarità nei propri adempimenti dichiarativi.

Quando arriva un avviso bonario, il contribuente ha due possibilità, ossia:

  • pagare il dovuto entro 30 giorni dalla notifica (90 giorni se la notifica è all’intermediario) godendo di una sanzione ridotta al 10%
  • far presente all’Agenzia Entrate che la pretesa contenuta nell’avviso è infondata. In questo caso bisogna fornire informazioni e/o documenti a propria discolpa. La cosa deve essere fatta entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso (90 giorni in caso di avviso telematico notificato direttamente all’intermediario che ha inviato la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente).

Se il contribuente riesce a dimostrare che la pretesa è infondata, potrà ottenere l’annullamento in tutto o in parte dell’avviso.

Ricordiamo anche che, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto (comunicazioni LIPE).

Definizione agevolata avvisi bonari, via libera anche alle LIPE

La legge di bilancio 2023 (commi da 153 a 159) ha previsto la c.d. definizione agevolata avvisi bonari. In pratica la possibilità di pagare la somma dovuta, a seguito di avvisi, godendo di una sanzione del 3% invece che del 10%.

Per beneficiarne è, comunque, necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

La definizione agevolata avvisi bonari si applica a quelle comunicazioni di irregolarità aventi ad oggetto i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

È però necessario che il di pagamento non sia ancora scaduto alla data 1° gennaio 2023 o che si tratti di avvisi bonari notificati successivamente a tale data.

Trovi qui tutti i casi della definizione agevolata comunicazioni di irregolarità.

Poiché le comunicazioni LIPE non sono espressamente richiamate dalla legge di bilancio 2023 nell’ambito di applicazione della definizione agevolata avvisi bonari, è stato chiesto all’Agenzia Entrate se il beneficio sia applicabile anche a quegli avvisi emessi a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L’Amministrazione finanziaria esprime parere favorevole nella Risoluzione n. 7/E del 14 febbraio 2023.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

prezzi gas
Articolo precedente

Le caldaie a gas saranno vietate dal 2029: ecco le alternative, ma quali saranno i costi?

730 2022 precompilato Agenzia delle Entrate slitta, ecco da quando il modello sarà disponibile
Articolo seguente

Spese tracciabili per le detrazioni nel 730, e se fattura e bonifico sono di persone diverse?