Definizione agevolata degli avvisi bonari o ravvedimento operoso? Potrebbe trovarsi dinanzi a questa scelta il contribuente che non ha ancora ricevuto l’avviso bonario relativo ad un periodo d’imposta rientrante nella sanatoria prevista dalla Legge n°197/2022. Legge di bilancio 2023. Dunque, conviene anticipare l’arrivo dell’avviso bonario e pagare l’imposta in ravvedimento, oppure conviene aspettare la notifica dell’avviso per poi aderire alla definizione agevolata di cui alla Legge di bilancio 2023?
Il confronto tra definizione agevolata e ravvedimento operoso, va fatto partendo dalla considerazione della sanzioni da pagare: la sanatoria degli avvisi bonari consente di pagare una sanzione del 3%; il ravvedimento operoso invece prevede delle sanzioni che variano in base alla tempistica di effettuazione del carente o omesso versamento.
Vediamo nello specifico come deve essere valutata la scelta tra definizione agevolata degli avvisi bonari e ravvedimento operoso.
La definizione agevolata degli avvisi bonari
La definizione agevolata degli avvisi bonari, è stata prevista dai commi 153-159 della Legge di bilancio 2023. L’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti in merito con la circolare n°1/2023.
In particolare, la sanatoria riguarda gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni: articoli 36-bis del DPR 600/73 con riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del DPR 633/72, con riferimento all’IVA.
Si deve trattare di avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta in corso al: 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Di conseguenza, la sanatoria ha ad oggetto le dichiarazioni presentate nel: 2020, 2021 e 2022.
Gli avvisi bonari rientrano nella definizione agevolata se (alternativamente):
- non è scaduto il termine di pagamento ossia non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso (90 gg in caso di avviso telematico all’intermediario) o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
- siano state recapitati successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio ossia successivamente al 1° gennaio 2023.
La definizione agevolata riguarda anche chi sta già pagando l’avviso bonario con un piano di rateazione in corso al 1° gennaio 2023 (ai sensi dell’art.3-bis del D.Lgs 462/1997).
Definizione agevolata o ravvedimento?
In base a quanto detto finora, possono essere oggetto di definizione agevolata degli avvisi bonari anche le comunicazioni di irregolarità (termine tecnico per individuare gli avvisi bonari) notificati al contribuente in data successiva al 1° gennaio 2023.
Dunque, si alla sanatoria ad esempio per un avviso notificato in data 31 gennaio.
Il contribuente che non ha ancora ricevuto l’avviso bonario relativo ad un periodo d’imposta rientrante nella sanatoria prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, potrebbe trovarsi a dover decidere se:
- anticipare ossia non aspettare l’arrivo dell’avviso bonario e pagare l’imposta non versata alla scadenza originaria in ravvedimento oppure
- aspettare il recapito dell’avviso per poi aderire alla definizione agevolata di cui alla Legge di bilancio 2023.
Definizione agevolata o ravvedimento? Il calcolo da effettuare
Ebbene, partiamo col dire che ai fini della definizione agevolata, il contribuente deve versare: le imposte e i contributi previdenziali contestati dal Fisco. Gli interessi e le somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale). Le sanzioni sono dovute nella misura del 3%. Anziché del 10%. In caso di dilazione degli importi dovuti, questi devono essere versati nella misura del 3,5%. Vedi art.5 comma 1 D.M. 21 maggio 2009.
In caso di ravvedimento, le sanzioni sono le seguenti (non consideriamo le altre riduzioni, visto che nella situazione in esame, sicuramente sono trascorsi almeno 90 gg rispetto alla scadenza originaria del pagamento):
- sanzione del 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
- sanzione 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- sanzione del 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
Conclusioni
Se si opta per il ravvedimento gli interessi, rispetto agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 andranno calcolati rispettivamente al tasso dello: 0,05; 0,01; 1,5%,5%.
In sostanza, il confronto va fatto sulla base delle sanzioni da versare e del tasso di interesse da pagare. E’ chiaro che più ci allontaniamo dalla scadenza originaria del pagamento omesso o carente, meno sarà conveniente il ravvedimento operoso.