Definizione delle liti pendenti. Prossima scadenza al 10 ottobre

Chi ha aderito entro il 2 ottobre alla definizione agevolata, entro il 10 dovrà rispettare un ulteriore adempimento
1 anno fa
2 minuti di lettura
© Licenza Creative Commons

I contribuenti che hanno presentato istanza di definizione delle liti tributarie pendenti,  effettuando il relativo versamento, il tutto entro il 2 ottobre, dovranno portare a termine un ulteriore adempimento entro il prossimo 10 ottobre.

Dunque, il primo passaggio per aderire alla definizione delle liti pendenti consisteva nella presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate e nel versamento della prima o unica rata richiesta per il perfezionamento della sanatoria. Ora sarà necessario rispettare le ulteriori istruzioni definite dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Vediamo nello specifico quali sono i prossimi appuntamenti con la definizione delle liti pendenti.

La definizione delle liti pendenti con il Fisco

Grazie alla definizione agevolata delle liti pendenti, le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (o l’Agenzia delle Dogane), pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
  • del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Pagamenti con rate mensili o trimestrali

Entro ieri 2 ottobre era necessario presentare all’Agenzia delle entrate istanza di definizione ma anche pagare il totale dovuto o la prima rata.

A tal proposito, è utile ricordare che la rateazione è ammessa solo laddove l’importo a debito supera i mille euro.

In tale caso, il pagamento può avvenire in rate mensili o trimestrali:

  • in un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;
  • ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile (articolo 1, comma 194, legge n. 197/2022).

Sia in caso di versamenti mensili che trimestrali, le prime tre rate scadono al: 30 settembre, la prima; 31 ottobre, la seconda; 20 dicembre, la terza.

Se il contribuente ha scelto di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Se, invece, opta per la rateazione su 54 rate, le successive 51 rate mensili andranno pagate entro rate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

A ogni modo si applica il lieve inadempimento anche per le liti pendenti.

Definizione delle liti. Prossima scadenza al 10 ottobre

In premessa abbiamo accennato al fatto che una volta presentata istanza per la definizione agevolata delle liti ed effettuato il pagamento della prima o unica rata, è necessario porre in essere un ulteriore adempimento.

Infatti, come da comma 197 della Legge 197/2022:

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Dunque, entro martedì 10 ottobre, sarà necessario depositare la copia dell’istanza presentata al Fisco con la relativa ricevuta di trasmissione e la copia dell’F24 relativa alla prima o unica rata.

Al deposito della suddetta documentazione, fa seguito la dichiarazione di estinzione del giudizio: con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e’ stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Riassumendo…

  • Entro il 2 ottobre poteva essere presentata istanza di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti;
  • alla stessa data doveva essere effettuato il pagamento della prima o unica rata;
  • entro il 10 ottobre sarà necessario depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la copia dell’istanza presentata al Fisco con la relativa ricevuta di trasmissione e la copia dell’F24 relativa alla prima o unica rata.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

pensioni
Articolo precedente

Pensioni: niente riforme nel 2024 per colpa del superbonus edilizio

imu
Articolo seguente

Versamento IMU, come cambierebbe con la domiciliazione bancaria