Per utilizzare ossia rigenerare un credito Iva oggetto di atto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate causa utilizzo oltre sogli annuale, il contribuente dovrà versare l’intera imposta contestata dal Fisco e oggetto di ricorso, per poi accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti con riguardo alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi.
Da qui, il credito Iva potrà essere riportato nel rigo VL40 del modello Iva. Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 422 del 30 agosto 2023.
La definizione delle liti pendenti
Nell’ambito della più ampia pace fiscale, la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha previsto la c.d. definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
In particolare, i contenziosi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.
A seconda del grado in cui si trova il giudizio e dell’esito provvisorio dello stesso, il contribuente, oltre a presentare istanza di adesione entro il prossimo 2 ottobre, dovrà versare uno specifico importo.
Ad esempio, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere chiusa con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado); del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).
La definizione della lite pendente può avvenire con rate mensili.
Definizione liti pendenti con il Fisco. Per rigenerare il credito si deve pagare tutto (Agenzia delle entrate-risposta n°422)
Proprio sulla definizione delle liti pendenti, l’Agenzia delle entrate si è soffermata con la risposta n° 422 del 30 agosto.
In particolare la situazione analizzata è stata la seguente.
Una società è stata destinataria di un atto di recupero con cui l’Agenzia delle entrate ha ripreso a tassazione il credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione nel 2020 perché superiore al limite ammissibile. La società, la quale ha impugnato l’atto di recupero depositando il ricorso in Commissione tributaria, vorrebbe risolvere la controversia attraverso la definizione agevolata delle “liti tributarie pendenti” al 1° gennaio 2023, prevista dall’articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Detto ciò la società ha chiesto se:
- utilizzando la procedura di adesione alle liti pendenti prevista dall’articolo 1, comma 186 della legge di bilancio 2023 e versando, quindi, il 90% del valore della controversia può riportare l’intero credito oggetto della contestazione nel rigo VL40 della propria dichiarazione Iva o riportarne il 90% pari esclusivamente all’importo del credito che verrà effettivamente versato
- in caso di opzione per il versamento rateale della somma dovuta in seguito alla definizione agevolata, il diritto a riutilizzare il credito in compensazione inserendolo nel rigo VL40 della propria dichiarazione Iva sorge con la presentazione dell’istanza e il contestuale versamento della prima rata o a seguito dell’integrale versamento dell’importo dovuto e, pertanto, solo con il versamento dell’ultima rata.
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate la definizione agevolata delle liti pendenti ha solo la funzione di chiudere la lite con il fisco non anche quella di rigenerare il credito Iva oggetto di contenzioso.
Conclusioni
In considerazione di ciò, laddove la società abbia intenzione di “rigenerare” il credito Iva da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale – dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla lite con riferimento all’imposta medesima. La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita mediante la sola presentazione della domanda.
Nel caso specifico, se la società decide di rigenerare il credito Iva con queste modalità, potrà poi riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione Iva/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo versato. Corrispondente a quanto recuperato con l’atto.
Riassumendo…
- Entro il 2 ottobre è possibile aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti;
- la definizione agevolata è ammessa anche per gli atti di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- se si vuole utilizzare in compensazione/rimborso il credito oggetto di contestazione, il contribuente deve pagare prima tutta l’imposta e poi aderire alla definizione agevolata per sanzioni e interessi.