Quante volte abbiamo sentito parlare di defiscalizzazione del registratore di cassa? Sappiamo cos’è e quando va fatta? Conosciamo le sanzioni da applicare in caso di omissione?
Lo spieghiamo in questo articolo.
La defiscalizzazione del registratore di cassa
La defiscalizzazione del registratore di cassa (ossia l’apparecchio utilizzato dai venditori per l’emissione del documento commerciale e per la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi), è disciplinata dall’art. 7 del decreto 4 aprile 1990 del Ministero dell’Economia e finanze (MEF).
In dettaglio, ai sensi del citato art. 7, in tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori fiscali devono essere espletati i seguenti adempimenti:
- invio da parte dell’utente al competente ufficio IVA dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, dell’apposita dichiarazione
- stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione, dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall’utente
- annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale.
Le sanzioni per l’omessa defiscalizzazione del registratore di cassa
Dunque, il registratore di cassa è soggetto a defiscalizzazione entro il giorno successivo a quello in cui se ne è dismessa la sua funzione.
L’adempimento è eseguito da uno dei laboratori abilitati alla defiscalizzazione come da Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003. Il tecnico comunicherà la defiscalizzazione all’Agenzia delle Entrate (con modalità telematica).
L’omesso adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11. Comma 1 del D. Lgs. n. 471 del 1997 ossia da 250 euro a 2.000 euro. E’ ammessa l’applicazione del ravvedimento operoso da applicare sulla sanzione minima di 250 euro (il versamento della sanzione è da farsi con Modello F24 codice tributo 8911.
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