Gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, sono tra i pochi lavori per i quali il contribuente può ancora optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito bonus 75%. Inoltre, a oggi, la legge non prevede particolari paletti per sfruttare l’agevolazione. Anche l’ambito soggettivo ed oggettivo del bonus è piuttosto ampio.
Detto ciò, sono agevolati con il bonus 75% i lavori eseguiti su edifici già esistenti. Da qui, potrebbe sorgere una domanda ossia è possibile sfruttare il 75%, anche con sconto in fattura e cessione del credito, per i lavori su edifici esistenti oggetto di demolizione e ricostruzione mantenendo la vecchia cubatura?
Il riferimento agli edifici esistenti potrebbe creare qualche speranza in merito.
Il bonus al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Quando si parla di lavori agevolati al 75% si fa riferimento al bonus per lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Il bonus spetta sotto forma di: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito anche 2024.
Detto ciò, come da circolare n°23/2022:
gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, montascale o piattaforme elevatrici.
Il bonus al 75% spetta anche per gli interventi di:
- automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche,
- nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
L’agevolazione può essere calcolata sulla base di seguenti limiti di spesa:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
A ogni modo, per essere agevolati i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.
Demolizione e ricostruzione con il 75%. E’ possibile?
In premessa ci siamo chiesti se il 75% possa essere sfruttato anche per i lavori su edifici esistenti oggetto di demolizione e ricostruzione mantenendo la vecchia cubatura.
Il riferimento fatto dalla legge agli “edifici esistenti”, potrebbe trarre in inganno.
Infatti, nella già citata circolare n°23/2022, l’Agenzia delle entrate ha espressamente dichiarato che:
- la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”;
- non spetta invece per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile;
- né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Dunque, niente bonus 75% per i lavori su edifici esistenti oggetto di demolizione e ricostruzione. Anche mantenendo la vecchia cubatura.
Riassumendo…
- La legge prevede un bonus al 75% per i lavori di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sono agevolati i lavori eseguiti su edifici già esistenti;
- ai fini della norma, un rudere non è considerato quale edificio già esistente.