Rispondiamo al quesito che segue e torniamo ad occuparci dei diritti del lavoratore che soffre di depressione certificata dal medico.
Salve mi hanno oramai riconosciuto da diversi anni quasi 19 uno stato di ansia depressiva reattiva con attacchi di panico così forti da farmi arrivare al pensiero di farla finita. Non riesco più a stare fuori girare da solo in macchina trovarmi accerchiato da tante persone, ho paura a chiedere un cambio mansioni per lavorare in ufficio perché potrebbero non trovarmi una soluzione e licenziarmi. I sindacati non mi sanno dire niente e più il tempo passa più sto male anche se trattato farmacologicamente.
Che cosa mi consigliate?
Gentile lettore, le confermo che l’azienda è tenuta a rispettare le disposizioni del medico curante per la salvaguardia del suo stato psicofisico (ex artt.2087 del c.c.), e deve impegnarsi collocarla nella mansione che più si confa alla sua idoneità (sebbene parziale).
La depressione, come nel suo caso, può determinare cause di inidoneità ad alcune attività e mansioni contrattualmente previste: la “colpa” non è attribuibile al lavoratore che ne soffre. Quest’ultimo avrà una priorità nell’assegnazione dell’incarico rispetto a lavoratori con meno anzianità di servizio e a collaboratori esterni (quali ad esempio i lavoratori interinali).
Esiste quindi un diritto al cambio mansioni. Ora: presupposto fondamentale per questo canale privilegiato è che la mansione idonea esista all’interno dell’ambito aziendale. Se lei ha già pensato ad uno specifico ruolo in ufficio, le consiglio di insistere, anche tramite una lettera scritta. In caso di impugnazione spetterà al datore dimostrare di aver rispettato l’obbligo di cercare una ricollocazione adatta alle sue condizioni di salute. Solo quando questa non esista e tutte le mansioni disponibili non siano indicate, può essere previsto il licenziamento.
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