La detrazione 110 (c.d. bonus 110%) può essere goduta, come il resto delle detrazioni fiscali, fino a capienza dell’IRPEF annua lorda derivante dalla dichiarazione dei redditi. Gli incapienti, dunque, rischiano di perdere tutto o parte del beneficio fiscale.
Tuttavia esistono rimedi. Vediamo quali.
La definizione di incapienti
Gli incapienti della detrazione 110 (ed in generale per tutti i tipi di detrazione fiscale) sono quei soggetti che non hanno abbastanza IRPEF da pagare su cui far valere tutte le detrazioni di cui potrebbero godere.
Si verifica, ad esempio, l’incapienza quando un contribuente ha un’IRPEF lorda di 400 euro e detrazioni complessive di 900 euro. In questo caso il contribuente può godere delle detrazioni solo fino a 400 euro (ossia fino all’importo dell’imposta lorda) perdendo i restanti 500 euro. Caso estremo è quello dell’IRPEF lorda pari a zero (in questa ipotesi le detrazioni non troveranno per nulla applicazione).
La detrazione 110 per gli incapienti: le strade percorribili
Il bonus 110, ricordiamo, di concretizza in una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo.
E’ ammesso optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Se ci riferiamo all’utilizzo come detrazione fiscale, in ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, la detrazione 110 è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Ciò significa che la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’IRPEF lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso e non può nemmeno essere suddivisa con l’altro coniuge convivente se questi non ha effettivamente sostenuto la spesa (ed in questo caso occorre verificare anche la sua capienza IRPEF).
Laddove un soggetto sa di essere incapiente, l’unica strada alternativa per non perdere del tutto il beneficio fiscale, è quella di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Anche agli incapienti, infatti, è ammessa questa possibilità (Circolare n. 24/E del 2020).
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