Per i lavori effettuati su parti comuni condominiali, finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e al risparmio energetico è riconosciuta una detrazione Irpef fino all’85% della spesa sostenuta.
Tale detrazione è operativa da diverso tempo, già prima dell’introduzione del superbonus 110%, ad opera del D.L. Rilancio.
A tal proposito, è stato chiesto all’Enea se tale detrazione possa essere considerata quale intervento trainato ai fini della spettanza del superbonus 110%?
Per intervento trainato si intende un intervento agevolato solo se effettuato contemporaneamente ad uno principale di risparmio energetico o di riduzione del rischi o sismico.
Ecco in chiaro la risposta data dall’Enea.
Il superbonus condomini
Già da prima dell’introduzione del superbonus 110%, all’art 14 del D.L. 63/2013, comma 2.quater.1, ai condòmini viene data la possibilità di accedere al c.d. superbonus condomini.
In cosa consiste?
Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni rafforzate se gli stessi sono finalizzati:
- si al risparmio energetico
- sia alla riduzione del rischio sismico ( edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3).
In tali casi, è possibile beneficiare di una una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro. Moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Anche per il superbonus condomini è ammessa la cessione in favore di terzi.
Il superbonus 110%
E’ l’agevolazione fiscale più discussa del momento. Facciamo riferimento al superbonus 110%.
Il superbonus è una detrazione del 110% spettante a coloro che effettuano, sugli immobili residenziali:
- lavori di risparmio energetico o
- di riduzione de rischio sismico.
Ad esempio, spendendo 50.000 €, il contribuente ha diritto a beneficiare di una detrazione Irpef di 55.000.
La detrazione può essere fruita in 5 quote annuali di pari importo.
Ad ogni modo, la quota in eccesso non può essere recuperata a copertura dell’Irpef dovuta per gli anni successivi nè richiesta a rimborso.
In alternativa, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura praticato, eventualmente, dall’impresa che esegue i lavori.
Quali sono nello specifico gli interventi agevolati?
Sono agevolati gli interventi, effettuati su immobili residenziali(art.119, D.L. 34/2020):
- di risparmio energetico e
- di riduzione del rischio sismico.
Rientrano nel bonus al 110%, art.119 del Decreto Legge, n°34/2020, D.L Rilancio, i seguenti interventi:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Difatti, non rileva la data di inizio dei lavori ma la data di pagamento delle spese ammesse al 110%.
Superbonus condomini 110%: è un intervento trainato?
Fatta tale ricostruzione, c’è da capire se il Superbonus condomini possa essere considerato quale intervento trainato i fini del 110%.
A tal proposito, l’Enea ha fornito una risposta bene precisa.
Secondo l’Enea, il superbonus condomini non può essere considerato quale intervento trainato 110%.
in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.
L. 63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica.
La detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1- quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce. L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti (Fonte Enea, FAQ 110%).