Sulla detrazione al 36% per lavori di ristrutturazione edilizia, le Entrate precisano che il bonifico deve essere completo, altrimenti non viene attuata la ritenuta d’acconto al 4%.
Detrazione 36 il bonifico bancario
Con la risoluzione n. 55/E di ieri, l’Agenzia delle entrate si sofferma, ancora una volta, sulla detrazione Irpef 36% per i lavori di ristrutturazione edilizia. Nella suddetta risoluzione, le Entrate ricordano come il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Detrazione 36 ritenuta sui bonifici
Successivamente la stessa Agenzia ricorda che l’articolo 25 del DL 78/10, modificato dalla manovra di luglio 2011, il DL 98/11, ha previsto che dal 1 luglio 2010 le banche e Poste operano una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.
Agenzia entrate: la risoluzione n. 55 del 2012
Ciò detto, nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
Decreto ministeriale n. 41/98
L’Agenzia inoltre ricorda al contribuente che intenda fruire dell’agevolazione Irpef al 36 per interventi di recupero edilizio, il rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale n. 41 del 1998, anche in riferimento alle modalità di pagamento delle spese detraibili previste dall’articolo 1, comma 3, quindi l’utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ripetizione pagamento
Da ultimo, nel documento di prassi di ieri, si precisa che la detrazione al 36 non potrà essere disconosciuta quando il contribuente ripete il pagamento alla ditta beneficiaria con un nuovo bonifico, bancario o postale, in cui riporta correttamente i dati richiesti dal decreto ministeriale n. 41 del 1998, in modo tale che la banca o le poste possono operare la ritenuta al 4%.