Trasferimento del diritto alla detrazione Irpef al 36 e 55 in caso di vendita dell’immobile, per atto tra vivi o per trasferimento mortis causa. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la circolare n. 16/12 dell’Agenzia delle Entrate.
Detrazione 36 vendita immobile
In particolare tra le domande poste all’Amministrazione finanziaria, e a cui la stessa risponde con il documento di prassi datato 1° giugno scorso, si segnala il quesito riguardante la fruizione della detrazione al 36% in caso di vendita dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La modifica con la manovra di Ferragosto
Risponde a questo quesito l’Agenzia ricordando che la manovra di Ferragosto, il DL 138/11, all’articolo 2, commi 12 bis e 12 ter, è intervenuta sulla disciplina della detrazione al 36%, modificando in modo particolare le disposizioni che individuano i soggetti cui compete la fruizione della detrazione in caso di vendita e più in generale, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili.
Vendita immobile tra vivi e detrazione al 36%
La disciplina previgente stabiliva che la detrazione al 36 non utilizzata in tutto o in parte dal venditore per i restanti periodi di imposta, passava all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In base invece alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, quando cioè è entrata in vigore la legge di conversione del DL 138/11, ossia la legge n. 148/11, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi agevolabili, le detrazioni possono essere usate dal venditore oppure possono essere trasferite per i restanti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente.
Trasferimento immobile mortis causa e detrazione al 36%
Nel caso contrario, ossia in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione, purchè conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Detrazione 55% e vendita immobile
La circolare si sofferma anche sulla fruizione della detrazione al 55% sempre nel caso di vendita dell’immobile su cui sono stati affrontati interventi di risparmio energetico. In particolare si è chiesto all’Agenzia se le disposizioni previste per la detrazione al 36 in caso di vendita dell’immobile, valgano anche per la detrazione al 55.
Circolare n. 36/2007
A tal proposito già la circolare n. 36/E del 31 maggio del 2007 aveva avuto modo di stabilire che in relazione alla variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, in assenza di precise condizioni rinvenibili nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007, si rinviava alla prassi normativa relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.
Assimilazione disciplina 35 e 55% in caso di vendita immobile
Successivamente il DM di attuazione del 19 febbraio 2007, ha previsto che in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’immobile residenziale sul quale sono stati realizzati interventi di risparmio energetico, le relative detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte dal cedente, spettano, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Sebbene il decreto in tal senso non sia stato modificato, si considerano applicabili anche agli atti di trasferimento tra vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili, le disposizioni del DL 138/11, la manovra di Ferragosto. Ciò sta a significare che le disposizioni previste per le ristrutturazioni edilizie, in caso di vendita dell’immobile, trovano applicazione anche per gli interventi di risparmio energetico.
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