La detrazione del 36% e quella del 55% al centro della Manovra Monti – Tra le misure più importanti della Manovra Monti ci sono le novità previste all’articolo 4, che pone particolare attenzione all’agevolazione Irpef al 36% per le ristrutturazioni edilizie e al 55% per le spese riguardanti il risparmio energetico.
RISTRUTTURAZIONI AGEVOLAZIONI FISCALI: L’AGEVOLAZIONE 36
Cominciando dall’agevolazione per le spese fronteggiate per interventi di recupero e ristrutturazione edilizia, ove il bonus concerne la detrazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del 36 per cento, in particolare è l’articolo 4 del decreto cosiddetto salva Italia, prevede l’inserimento nel Testo unico delle imposte sui redditi, dell’articolo 16 bis, denominato “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
LIMITE DETRAZIONE 36: IMPORTO MASSIMO SPESE 48 MILA EURO
La norma collocata all’articolo 4 del dl 6 dicembre 2011, n.201, però prevede delle limitazioni all’uso del bonus al 36 per cento, ossia della detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 36 per cento, per cui le spese fronteggiate devono avere un importo massimo di 48mila euro per ogni immobile. Queste spese devono essere sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, grazie ad un titolo idoneo, l’unità immobiliare su cui sono effettuati gli interventi.
SPESE RISTRUTTURAZIONE 36: QUALI SONO LE DETRAIBILI?
Nella manovra adottata e messa a punto dal governo tecnico guidato dal professor Mario Monti viene precisato inoltre quali siano le spese agevolabili per la detrazione al 36 per cento. Un elenco preciso e dettagliato delle spese per le quali è ammessa l’agevolazione al 36%.
Tra questi segnaliamo: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale, e sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle pertinenze, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune, interventi finalizzati a eliminare barriere architettoniche, con a oggetto ascensori, montacarichi e tutti i mezzi idonei a favorire la mobilità esterna e interna per le persone portatrici di handicap.
Nel testo del dl 201 del 2011, si è prevista l’estensione dello sconto Irpef al 36% per questi interventi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Finiscono così per fruire dell’agevolazione al 36%, anche le zone alluvionate della Liguria, Sicilia e Calabria, recentemente interessate da eventi calamitosi naturali. Inserendo nel Testo unico sulle imposta sui redditi, l’articolo 16 bis, il dl 201/11 ha previsto anche che l’agevolazione al 36% sia riconosciuta per il restauro e la ristrutturazione edilizia di interi edifici che realizzano imprese di costruzione che devono vendere o assegnare l’immobile entro 6 mesi dalla fine dei lavori.
AGEVOLAZIONI AL 36 RIDOTTE AL 50%
Sono previste delle riduzioni nette, al cinquanta per cento, per quegli interventi realizzati su unità immobiliari che sono adibite all’esercizio dell’arte, della professione o dell’ attività commerciale. In tal caso la detrazione subisce un’ulteriore sforbiciata al 50 per cento. Riduzione anche al 50% anche in caso di cumulabilità dello sconto al 36% con le altre agevolazioni già applicate sugli immobili vincolati.
PROROGA DETRAZIONE 55% RISPARMIO ENERGETICO: SCADENZA 31 DICEMBRE 2012
Dulcis in fundo, la manovra salva Italia ha inserito anche la proroga per ora di un anno, quindi con scadenza al 31 dicembre 2012 della detrazione Irpef al 55 per cento per le spese di recupero e risparmio energetico.
DETRAZIONE 36 VENDITA IMMOBILE: COSA STABILISCE IL DECRETO SALVA ITALIA
In riferimento alla detrazione al 36%, nel decreto salva Italia si menziona anche l’ipotesi di vendita dell’unità immobiliare in cui sono state effettuati interventi di recupero edilizio. In caso di vendita, dal 1 gennaio 2012, le detrazioni che non sono state utilizzate vengono trasferite per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso poi di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero e solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La legge n. 148/11, la cosiddetta manovra bis o di Ferragosto, ha previsto, in caso di vendita dell’unità immobiliare, la possibilità di contrattare il trasferimento della detrazione dell’unità immobiliare. Questo significa che il venditore dell’immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, in caso di compravendita, poteva mantenere per sé le rimanenti detrazioni al 36% ovvero queste possono essere trasferite all’acquirente. E’ nel contratto di compravendita, che deve essere indicato l’accordo tra le parti in cui scegliere se far rimanere le detrazioni in capo al venditore ovvero trasferirle all’acquirente.
La con trattabilità del trasferimento della detrazione al 36%, rimane anche nella manovra salva Italia, in particolar modo, quando si parla di “salvo diverso accordo tra le parti”. Così per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2012, se nel contratto non si dice nulla detrazione al 36% viene trasferita direttamente all’acquirente persona fisica.