Detrazione 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia. Tutti gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione.
Detrazione 50%: i documenti soppressi
Parola d’ordine è semplificazione e riduzione. Così numerosi sono i cambiamenti avvenuti con il passaggio dalla detrazione 36 alla detrazione 50% per lavori di ristrutturazione edilizia. Si ricorda in primo luogo che il decreto sviluppo 2011 ha soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Detrazione 50%: i documenti necessari
Sempre in riferimento al godimento del bonus 50%, i documenti che occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, sono quelli indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Essi sono:
– domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
– ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti
comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
– dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi,
– abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Bonus 50%: necessaria la comunicazione all’Asl
Oltre a questi documenti necessari per godere della detrazione 36 ora divenuta detrazione 50%, ma solo fino a giugno 2012, vi devono essere anche le fatture e le ricevute comprovanti le spese sostenute, insieme alle ricevute dei bonifici di pagamento. Inoltre molto importante è ance la comunicazione all’Azienda sanitaria locale. Va inviata infatti all’Asl locale competente per territorio una comunicazione, con raccomandata A.R. con precise informazioni, come le generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi, la natura dell’intervento da realizzare, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione e la data di inizio dell’intervento di recupero. La comunicazione all’Asl non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.