Detrazione 50% come detrazione 36, anche nei casi di decadenza dal bonus per le ristrutturazioni edilizie. Stesse regole anche per la non cumulabilità della detrazione 50% con la detrazione 55%.
Il decreto sviluppo 2012, il decreto legge n. 83/2012, ha aumentato per un tempo limitato, la detrazione Irpef per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia, portando la detrazione 36 al 50%, con un aumento conseguente del limite massimo di spese detraibili che passa da 48mila euro a 96mila euro.
Detrazione 50%: quando si decade dall’agevolazione
Tra le regole che valgono anche ora per il bonus 50% vi sono quelle concernenti i casi in cui si può perdere la detrazione 36 ora divenuta detrazione 50. In particolare la detrazione 50 si perde in casi precisi come:
– non viene effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria,
– il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale,
– non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
– non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione,
– le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali,
– sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
Bonus 50%: i documenti da conservare
In questi casi la perdita della detrazione 36 ora divenuta al 50% non viene più riconosciuta e l’importi di cui si è eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici delle Entrate, sempre ovviamente quando si procede ai controlli.
Bonus 50 non cumulabile con la detrazione 36%
Sempre in tema di regole previste per la detrazione 36 ora divenuta detrazione 50, è opportuno segnalare la non cumulabilità della detrazione Irpef per ristrutturazione edilizie con quella prevista per interventi finalizzati al risparmio energetico, ossia la detrazione 55% rimasta tale in seguito alle modifiche aggiunte al decreto sviluppo 2012 nell’iter di conversione in legge. In sostanza ciò significa che, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
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