Detrazione 55% per interventi di risparmio energetico. Se il decreto sviluppo 2012 del Governo Monti ha confermato la detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico fino al 30 giugno del prossimo anno, il 2013, alcune precisazioni sono d’obbligo.
Detrazione 55% su edifici esistenti
Innanzitutto si conferma che per fruire delle detrazioni 55% per interventi tesi a garantire il risparmio energetico, occorre che l’edificio su cui effettuare gli interventi sia esistente.
Detrazione 55% per sostituire impianti di climatizzazione invernale
Con l’avvicinarsi della stagione fredda, è bene ricordare che la detrazione Irpef al 55 per cento è concessa anche per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale Irpef, è di 30.000 euro. E’ bene precisare che per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, sia integrale che parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 2012 inoltre la detrazione 55% è stata estesa, inoltre, alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Installazione di caldaie a condensazione
Per fruire della detrazione 55% è necessario sostituire gli impianti di climatizzazione esistenti e installare le caldaie a condensazione. Non rientrano nell’agevolazione concessa pe lavori di risparmio energetico, né l’installazione di impianti di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento, diversi però dalle caldaie a condensazione.
Impianti di climatizzazione invernale su condomini
Infine, sempre in relazione alla detrazione 55% si precisa anche che se in uno stabile alcuni appartamenti sono dotati di impianti di climatizzazione invernale e altri invece no, la detrazione 55% non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Come ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare 23 aprile 201, n. 21/E, per individuare la quota di spesa che può fruire della detrazione 55%, si deve usare un criterio di ripartizione proporzionale che si basi sulle quote millesimali riferite ad ogni appartamento.
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