Ho letto il Suo articolo: Detrazione acquisto auto legge 104 dal CUD, quando è possibile? e Le volevo chiedere, avendo anch’io una figlia minore di tre anni riconosciuta disabile con gravità dalla legge 104, fiscalmente a carico, se posso beneficiare delle agevolazioni per la detrazione o se seguono gli stessi criteri per l’esenzione dal bollo visto che in questo caso mi hanno già risposto dalla motorizzazione che non ne ho diritto. Grazie.
Risposta
Prima di rispondere, faremo una breve panoramica sul concetto di disabile.
Il concetto di disabile è fissato dall’articolo 3 della legge 104/92. “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”
La normativa chiarisce i soggetti che possono fruire delle agevolazioni, ed esattamente:
- i disabili con patologie non vedenti;
- i disabili affetti da sordità;
- i disabili che hanno un handicap grave (psichico o mentale) e percepiscono l’indennità di accompagnamento;
- i disabili con handicap grave e con amputazioni o grande difficoltà nella deambulazione;
- i disabili affetti da difficoltà motorie.
I disabili con difficoltà motorie gravi in alcuni casi è richiesto l’adattamento dell’auto.
La normativa prevede che l’esenzione del bollo auto spetta sia quando il veicolo è intestato al disabile che quando è intestato al familiare che ha il disabile a carico fiscalmente.
Si evince che il requisito richiesto per la detrazione è la disabilità grave collegata alla difficoltà motoria. Quindi se sua figlia non si trova in queste patologie, la detrazione non può essere richiesta. Le norme per l’esenzioni del bollo auto sono le stesse per le altre agevolazioni fiscali.
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