Detrazione acquisto box auto: la norma superata
Per poter fruire della detrazione è richiesto che il pagamento delle spese avvenga mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti il pagamento del versamento.
Nel bonifico deve risultare nella causale del versamento il riferimento all’art. 16-bis del TUIR, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partiva IVA o codice fiscale del soggetto a cui è stato effettuato il bonifico.
Questa modalità di pagamento rende possibile l’applicazione della ritenuta d’acconto che le banche e le poste che ha la finalità di garantire la corretta tassazione del reddito in capo al percettore.
La risoluzione AdE 55/E/2002, si è espressa, precisando che non è completa la compilazione del bonifico bancario o postale, che pregiudica in maniera definitiva l’applicazione della ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Detrazione acquisto box auto: quale documentazione presentare
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 18 novembre 2016 ha reso superato la norma sopra esposta. La circolare chiarisce che si può usufruire della detrazione anche se il bonifico bancario o postale risulti effettuato con assegno con autocertificazione del venditore in cui risulti che sia stato registrato in contabilità. Il venditore dovrà:
- attestare nell’atto notarile di aver ricevuto le somme della cessione del box pertinenziale;
- e dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza al reddito.
La detrazione spetta anche quando il bonifico non è stato effettuato in modo corretto, anche in questo caso il venditore dovrà attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della determinazione del suo reddito.