Da quest’anno il canone di affitto dovrà essere pagato con mezzi tracciabili per poter usufruire delle detrazioni fiscali. Questo però vale solo per gli affitti brevi e per gli studenti universitari. Per i restanti canoni di affitto valgono ancora le vecchie regole e il corrispettivo potrà essere versato anche in contanti.
Due pesi e due misure? Non è ancora chiaro, ma pare che il governo abbia voluto spingere sull’acceleratore della tracciabilità dei pagamenti laddove si annida maggiormente l’evasione fiscale e cioè nell’affitto di alloggi a studenti fuori provincia e universitari.
Per gli affitti a studenti solo pagamento tracciabili
Così, dal 1 gennaio 2020, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali al 19% in dichiarazione dei redditi per canoni di affitto di alloggi destinati a studenti sarà necessario versare le somme a mezzo assegni, bonifici o tramite carte bancomat o di credito. Diversamente non sarà possibile detrarre nulla dalla dichiarazione dei redditi. È stata la Legge di Bilancio 2020 ad introdurre la nuova regola, presupposto fondamentale per accedere ai rimborsi Irpef per le spese indicate dall’articolo 15 del TUIR. La detrazione forfettaria riconosciuta per l’affitto dell’abitazione principale resta invece fuori dall’obbligo di tracciabilità e resta possibile pagare in contanti. Allo scopo si ricorda che potranno essere portate in detrazione per un massimo di 500 euro le spese sostenute per canini di affitto fino ad un importo di 2.633 euro.
Nulla cambia per gli affitti di abitazioni principali
Tutto rimane invece come prima per il pagamento dei canoni di locazione dell’abitazione principale. L’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili ai fini Irpef è, come detto sopra, limitato agli oneri di cui all’articolo 15 del Testo Unico che non interessano questo caso. Pertanto gli inquilini di case adibite come abitazione principale saranno liberi di scegliere se pagare l’affitto mensile in contanti o con mezzi tracciabili, senza perdere il diritto al rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.
Le detrazioni fiscali e i limiti di reddito
Ricordiamo che per i contratti di locazione stipulati in regime convenzionale a cedolare secca la detrazione fiscale è pari a: euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. Mentre per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi hanno diritto ad una detrazione pari a: euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71; euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.