Detrazione per canoni di locazioni, spetta i titolari di contratti di locazioni di immobili adibiti ad abitazione principale, stipulati ai sensi della legge 431/1998. La detrazione varia a seconda dei tipi di contratto, dal soggetto intestatario e dall’ammontare del reddito complessivo dello stesso (art. 16 Tuir).
Esaminiamo il caso in cui il contratto sia intestato alla moglie e non può usufruire della detrazione in quanto non ha redditi, ed è a totalmente a carico del marito. Il marito non può beneficiare della detrazione, in quanto non è titolare del contratto.
Detrazione per i contratti di locazione legge 431/1998
Sono previste le detrazioni per i contratti stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, adibiti ad alloggi adibiti ad abitazione principale locati, l’importo della detrazione varia a seconda del reddito dell’intestario:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
Non spetta nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41.
Il contratto di locazione non registrato è nullo
Per poter portare usufruire della detrazione di affitto, il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25503/2016 depositata il 13 dicembre ha stabilito che il contratto di locazione non registrato è nullo, non ha valore, anche se c’è un’accordo tra le parti. Inoltre i canoni di affitto riscossi in nero, vanno restituiti. La legge, per contrastare gli affitti in nero, ha imposto l’obbligo di registrazione del contratto.
La validità del contratto è dato dalla registrazione dello stesso, inoltre la Legge di Stabilità 2016, ha stabilito che la registrazione del contratto è a carico del proprietario di casa.
Contratto di locazione non registrato, l’affitto va restituito